WEBINAR / 5 Novembre
Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/10


WEBINAR / 5 Novembre
Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Delibera consiliare: impugnazione e legittimazione dei soci

15 Maggio 2025

Isacco Girardi, Dottore di ricerca in Diritto commerciale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Impresa, 14 gennaio 2025, n. 44320, Pres. Mambriani, Est. Marconi

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 14 gennaio 2025, il Tribunale di Milano (Pres. Mambriani, Est. Marconi) si è pronunciato sul noto caso Telecom Italia TIM s.p.a. – Vivendi S.E, sul tema dell’impugnazione della delibera consiliare e della legittimazione dei soci. 

Quest’ultima, socia di Telecom per il 23,75% del capitale sociale, ha impugnato ex art. 2388, co. 4, c.c. una deliberazione del C.d.a. di Telecom avente ad oggetto il ramo d’azienda relativo alla rete fissa della società lamentando: (i) la lesione del diritto del socio ad esprimere il proprio voto in assemblea straordinaria sulla modifica dell’oggetto sociale e, in caso di dissenso espresso dalla maggioranza, del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, co. 1, lett. a); (ii) la sua adozione in mancanza del parere del Comitato operazioni con parti correlate, con conseguente violazione dell’art. 2391-bis.

Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibili le domande per difetto dell’interesse o della legittimazione ad agire, relativamente all’impugnazione della delibera consiliare.

In particolare, il diritto di voto non è riconducibile alla “categoria dei diritti soggettivi individuali che … legittimano il socio all’impugnazione ai sensi dell’art. 2388 comma 4 c.c.“ poiché tale prerogativa non contrappone l’azionista alla società, bensì è destinata “ad esaurire la propria funzione all’interno del procedimento assembleare ed il suo esercizio … concorre alla formazione in assemblea della volontà dell’ente“, non assicurando la “realizzazione dell’interesse individuale perseguito” dall’azionista.

Con riguardo al diritto di recesso, invece, Vivendi non ha mai prospettato un “intento di esprimere un voto dissenziente alla formale modificazione dell’oggetto sociale“, sicché “deve escludersi la configurabilità anche solo potenziale” della lesione di tale prerogativa.

Infine, il Tribunale di Milano ha osservato che il “regime dell’impugnazione della decisione assunta in mancanza o in difformità” del parere Comitato operazioni con parti correlate “deve essere mutuato dalla previsione generale dell’art. 2391 c.c.“, con la conseguenza che il potere-dovere di impugnazione spetta in via tassativa solo agli amministratori e al collegio sindacale.     

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 29 Ottobre
Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska


Riflessi su CQS, polizze, commissioni, sistemi e contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/10


WEBINAR / 18 Novembre
Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/10