Con sentenza del 14 gennaio 2025, il Tribunale di Milano (Pres. Mambriani, Est. Marconi) si è pronunciato sul noto caso Telecom Italia TIM s.p.a. – Vivendi S.E, sul tema dell’impugnazione della delibera consiliare e della legittimazione dei soci.
Quest’ultima, socia di Telecom per il 23,75% del capitale sociale, ha impugnato ex art. 2388, co. 4, c.c. una deliberazione del C.d.a. di Telecom avente ad oggetto il ramo d’azienda relativo alla rete fissa della società lamentando: (i) la lesione del diritto del socio ad esprimere il proprio voto in assemblea straordinaria sulla modifica dell’oggetto sociale e, in caso di dissenso espresso dalla maggioranza, del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, co. 1, lett. a); (ii) la sua adozione in mancanza del parere del Comitato operazioni con parti correlate, con conseguente violazione dell’art. 2391-bis.
Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibili le domande per difetto dell’interesse o della legittimazione ad agire, relativamente all’impugnazione della delibera consiliare.
In particolare, il diritto di voto non è riconducibile alla “categoria dei diritti soggettivi individuali che … legittimano il socio all’impugnazione ai sensi dell’art. 2388 comma 4 c.c.“ poiché tale prerogativa non contrappone l’azionista alla società, bensì è destinata “ad esaurire la propria funzione all’interno del procedimento assembleare ed il suo esercizio … concorre alla formazione in assemblea della volontà dell’ente“, non assicurando la “realizzazione dell’interesse individuale perseguito” dall’azionista.
Con riguardo al diritto di recesso, invece, Vivendi non ha mai prospettato un “intento di esprimere un voto dissenziente alla formale modificazione dell’oggetto sociale“, sicché “deve escludersi la configurabilità anche solo potenziale” della lesione di tale prerogativa.
Infine, il Tribunale di Milano ha osservato che il “regime dell’impugnazione della decisione assunta in mancanza o in difformità” del parere Comitato operazioni con parti correlate “deve essere mutuato dalla previsione generale dell’art. 2391 c.c.“, con la conseguenza che il potere-dovere di impugnazione spetta in via tassativa solo agli amministratori e al collegio sindacale.