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Definizione di default: nota di chiarimenti Banca d’Italia

26 Settembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato la Nota di chiarimenti del 23 settembre 2022 sull’applicazione della definizione di default di cui all’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR), nonché sull’adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate.

In particolare, vengono forniti chiarimenti sull’applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 recante RTS al CRR sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato. 

I presenti chiarimenti fissano, ai sensi dell’art. 178, par. 2, lettera d) del CRR, la suddetta soglia di rilevanza.

Inoltre, Banca d’Italia fornisce chiarimenti sulle disposizioni attuative delle Linee guida EBA sull’applicazione della definizione di default (LG EBA). 

La nota si concentra sui seguenti profili connessi alla definizione di default: 

  • ambito di applicazione
  • calcolo delle soglie e quantificazione dell’obbligazione creditizia in arretrato
  • ritorno a uno stato di non default
  • obbligazioni creditizie congiunte
  • applicazione alle operazioni di cessione del quinto
  • prima applicazione

La nota segue i precedenti aggiornamenti del 14 agosto 2020, 15 ottobre 2020, 15 febbraio 2021. 

Il presente aggiornamento attiene in particolare:

  • la domanda 6, relativa al ricorso per ingiunzione da parte della banca creditrice
  • la domanda 7, relativa al caso di controversia tra debitore e banca creditrice sorta successivamente alla classificazione in default
  • la domanda 8, relativa al caso di contestazione solo su una parte del credito
  • la domanda 9, sulle clausole negoziali di rinuncia temporanea alle azioni di recupero del credito
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