La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26307 del 2025, ha ribadito importanti principi in tema di deducibilità dei costi infragruppo e onere probatorio in capo al contribuente, cassando con rinvio la sentenza della CTR Lazio che aveva (erroneamente) riconosciuto l’inerenza di servizi resi nell’ambito di rapporti intersocietari.
In particolare la controversia originava da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione costi, dedotti dal reddito della società contribuente, relativi a servizi resi da altre due società del medesimo gruppo.
I giudici di merito avevano ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell’effettività dei servizi, la produzione delle fatture, del contratto di servizio e di dichiarazioni dei dipendenti delle società erogatrici.
La Cassazione, tuttavia, ha chiarito che, in caso di costi infragruppo, non è sufficiente attestare l’esistenza formale del contratto e l’effettuazione dell’operazione: è necessario che la società beneficiaria provi in modo adeguato l’effettiva utilità economica dei servizi ricevuti, secondo criteri di oggettiva determinabilità e coerenza economica, alla luce del principio di inerenza.
L’inerenza dei costi infragruppo è, infatti, secondo il consolidato orientamento di legittimità, qualcosa di più rispetto alla normale inerenza qualitativa dei costi aziendali: occorre, in particolare, che i costi sostenuti siano utili e adeguatamente documentati.
Tale principio non si esaurisce quindi nella sussistenza del costo, ma impone di verificarne la destinazione all’attività d’impresa e la sua funzionalità, anche potenziale, alla produzione del reddito d’impresa, anche se a quei costi non corrispondano direttamente ricavi in senso stretto.
Pertanto, l’inerenza non si ricava dall’art. 109, comma 5 del TUIR, che concerne invece il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.
La motivazione della CTR, limitata a un generico richiamo documentale, è stata ritenuta, dunque, carente sul piano giuridico, con conseguente accoglimento del motivo di ricorso dell’Amministrazione.
La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CGT di secondo grado del Lazio per nuovo esame in punto di inerenza dei costi infragruppo e dei rilievi residuali.
