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CRR III, modellizzabilità e rischio di mercato: in GU UE gli standard tecnici modificati

8 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo
CRR

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 08 maggio 2025, il Regolamento delegato (UE) 2025/878 del 3 febbraio 2025, che modifica alcuni regolamenti delegati, riflettendo nella regolamentazione integrativa del CRR, le ultime modifiche sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi, attuate del CRR III, con riferimento ai modellizzabilità di rischio ed al rischio di mercato.

In particolare, il Regolamento delegato interviene:

  • sulle caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all’assegnazione di profitti e perdite
  • sui criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio
  • sul trattamento del rischio di cambio e del rischio di posizione in merci all’esterno del portafoglio di negoziazione.

In particolare, il regolamento modifica le norme tecniche di regolamentazione (RTS) contenute:

  • nel Regolamento delegato (UE) 2022/2059
  • nel Regolamento delegato (UE) 2022/2060
  • nel Regolamento delegato (UE) 2023/1577

Il Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III) ha infatti modificato alcune disposizioni del CRR (Regolamento 575/2013/UE), introducendo alcuni dei restanti requisiti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che non erano stati attuati nel precedente pacchetto per il settore bancario, nonché alcuni chiarimenti sui requisiti già in essere.

La Commissione UE ha quindi ritenuto opportuno riflettere tali modifiche nei regolamenti delegati in questione, che integrano il CRR.

In particolare, ha ritenuto necessario modificare il Regolamento delegato (UE) 2022/2059 per specificare che:

  • per le unità di fascia verde, così classificate conformemente al regolamento delegato, le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dovrebbero essere considerate prossime
  • per le unità di fascia gialla le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dovrebbero essere considerate sufficientemente prossime, ma non prossime
  • per le unità di fascia rossa e arancione le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio non dovrebbero essere considerate né prossime, né sufficientemente prossime.

Si è reso necessario inoltre sopprimere la formula di aggregazione, attualmente stabilita dall’art. 16 di tale regolamento delegato, e contenuta nell’art. 325 quaterquinquagies, par. 3, del CRR.

Per aiutare quindi le Autorità competenti a decidere se consentire agli enti di utilizzare nella valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio, a norma dell’art. 325 octoquinquagies, par. 1, c. 2 del CRR, come modificato dal CRR III, i dati di mercato messi a disposizione da fornitori esterni, si è reso poi necessario adeguare gli obblighi di documentazione di cui al Regolamento delegato (UE) 2022/2060.

Da ultimo, sempre per riflettere le modifiche di cui al CRR III, si è reso necessario modificare il Regolamento delegato (UE) 2023/1577, per assicurare maggiore chiarezza sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, in relazione alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione: gli enti dovrebbero infatti disporre di politiche chiare, che indichino le unità di negoziazione incaricate di gestire tali posizioni e dovrebbero essere in grado di stabilire se le posizioni in valuta estera si riferiscano unicamente al rischio di conversione.

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