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CRR e identificazione di un gruppo di clienti connessi: la proposta di RTS EBA

9 Giugno 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) posto in pubblica consultazione una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sull’identificazione di un gruppo di clienti connessi (GCC).

In particolare, gli RTS identificano l’approccio che gli enti, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), dovrebbero adottare nell’adempimento dell’obbligo di raggruppare due o più clienti in un «gruppo di clienti connessi» perché costituiscono un rischio unico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del medesimo regolamento.

L’obiettivo della definizione di un GCC è identificare due o più persone fisiche o giuridiche che sono così strettamente legate da fattori di rischio che è prudente trattarle congiuntamente.

La proposta di RTS mira a definire in modo chiaro le circostanze in cui le interconnessioni per mezzo di un rapporto di controllo e/o di dipendenza economica possono portare a un rischio unico e quindi a un requisito di raggruppamento.

Inoltre, la proposta di RTS stabilisce disposizioni per la valutazione delle situazioni in cui il controllo e le dipendenze economiche coesistono e quindi è necessario formare un GCC complessivo, in opposizione a due o più GCC separati.

La proposta di RTS è stata sviluppata in ragione del mandato conferito all’EBA dall’articolo 4, paragrafo 4, del CRR al fine di specificare in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del CRR.

Le condizioni ivi previste si riferiscono ai casi in cui due o più persone fisiche o giuridiche:

  • sono direttamente o indirettamente interconnessi da un rapporto di controllo come definito all’articolo 4 comma 1 numero 37 del CRR;
  • sono interconnessi da una qualche forma di dipendenza economica.

La consultazione avrà termine fino l’8 settembre 2022.

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