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CRR: adottato un Regolamento per l’estensione del periodo di esenzione in materia di grandi esposizioni e negoziatori per conto proprio di merci

31 Maggio 2016
Di cosa si parla in questo articolo
CRR

Il Consiglio UE ha approvato un Regolamento che dispone l’estensione dei termini di esenzione di cui agli articoli 493 e 498 del Regolamento (UE) n. 575 del 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (cosiddetta Capital Requirements Regulation o CRR).

L’articolo 493 CRR prevede che le disposizioni riguardanti le “grandi esposizioni” di cui agli articoli da 387 a 403 CRR non trovino applicazione nei confronti delle imprese di investimento la cui attività principale consista in: (i) fornitura di servizi di investimento; o (ii) operazioni collegate ad alcune specifiche tipologie di strumenti finanziari.

L’articolo 498 CRR prevede che le disposizioni riguardanti i “requisiti di fondi propri” stabilite dal Regolamento non trovino applicazione per i negoziatori per conto proprio di merci.

Le due esenzioni, originariamente valide sino al 31 dicembre 2017, sono estese al 31 dicembre 2020, anche a causa del fatto che la Commissione è ancora impegnata nella redazione delle relazioni tecniche di cui agli articoli 493, paragrafo 2 e 498, paragrafo 2 CRR.

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