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CRR 3: la BCE sull’uso di agenzie esterne di valutazione del merito creditizio

28 Luglio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 luglio 2025 il Regolamento (UE) 2025/1520 della BCE del 15 luglio 2025, che modifica il Regolamento (UE) 2016/445 sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità, previste dal diritto UE, in conformità alle modifiche introdotte dal CRR 3, con particolare riferimento all’uso di agenzie di valutazione del merito creditizio da parte degli enti.

Le modifiche al regolamento della BCE si sono rese necessarie in ragione delle modifiche al CRR poste in essere con Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR 3), il quale:

  • ha soppresso l’opzione di cui all’art. 178, par. 1, lett. b), che consente alle autorità competenti di estendere a 180 il numero di giorni di arretrato prima che un’obbligazione creditizia rilevante sia considerata in stato di default
  • ha modificato l’art. 138 aggiungendo un requisito, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2025, secondo cui, ai fini dell’utilizzo del metodo standardizzato per il calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio, in relazione alle esposizioni verso enti, un ente non deve utilizzare una valutazione del merito di credito di un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) che integri ipotesi di sostegno pubblico implicito, eccetto nel caso in cui essa si riferisca a un ente posseduto o istituito e finanziato da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali.

Pertanto, il Regolamento 2016/445/UE viene in corrispondenza allineato:

  • sopprimendo la corrispondente disposizione di cui all’art. 138, par. 1 lett. b) del CRR soppressa, ovvero l’art. 4
  • introducendo l’art. 24 bis, per consentire l’esercizio, fino al 1o gennaio 2027, dell’opzione di cui all’art. 495 sexies del CRR: la BCE ravvisa infatti la necessità di consentire per un periodo limitato la prosecuzione dell’uso delle valutazioni del merito di credito di ECAI che integrano ipotesi di sostegno pubblico implicito, qualora l’ente cui si fa riferimento non rientri nella categoria di enti esclusa, con la conseguenza che non è necessario trattare le esposizioni verso tale ente come esposizioni verso un ente privo di rating.

Per analoghe ragioni, viene inoltre conformemente modificato e integrato altresì l’atto di indirizzo (UE) 2025/1521 della BCE del 15 luglio 2025, sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto UE da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, sopprimendo l’art. 4 e introducendo l’art. 9 bis relativamente alle valutazioni del merito di credito di un’ECAI (pubblicato in GU UE del 28/07/2025).

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