WEBINAR / 30 Giugno
Attuazione CCD 2: problematiche applicative


Questioni connesse alla concessione del credito e alla gestione del rapporto

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/06


WEBINAR / 30 Giugno
Attuazione CCD 2: problematiche applicative
www.dirittobancario.it
Flash News

Cripto-attività: disposizioni AE sugli obblighi di comunicazione

26 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 22 giugno 2026 n. 186865, ha pubblicato le disposizioni attuative del d.lgs. 194/2025 sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale relativamente alla disciplina prevista per i prestatori di servizi per le cripto-attività.

Le presenti disposizioni di attuazione disciplinano diversi profili, tra cui le modalità e termini di comunicazione dei dati, la registrazione dei soggetti obbligati, gli obblighi di notifica, la corretta individuazione dell’Ufficio competente per i controlli nei confronti dei soggetti obbligati.

Sul punto si ricorda come il d.lgs. 194/2025, infatti, attua nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8), di modifica della Direttiva (UE) 2011/16 (DAC1), che ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di dati comunicati dai prestatori di servizi per le cripto-attività alle autorità nazionali.

Gli artt.7 co. 7, 13 co. 1 e 15 del d. lgs. 194/2025 prevedono disposizioni per la cui attuazione è necessaria l’adozione di un provvedimento da parte dell’Agenzia.

In particolare:

  • l’art. 7 co. 7 disciplina i soggetti esclusi dagli obblighi di comunicazione previsti per i prestatori di servizi per le cripto-attività
  • l’art. 13 co.1 disciplina gli obblighi di comunicazione e le informazioni che ne devono essere oggetto
  • l’art 15 disciplina la registrazione unica di un gestore di cripto-attività.

In attuazione delle suddette norme, il presente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

  • fornisce delle definizioni relative all’applicazione dello stesso
  • individua i soggetti obbligati e quelli esonerati alle comunicazioni in oggetto
  • definisce le modalità di notifica da parte dei gestori di cripto-attività relative allo Stato membro o alla giurisdizione qualificata non-UE in cui adempiono agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica fiscale
  • delinea gli obblighi dei gestori con particolare riguardo alla registrazione unica
  • si occupa dell’invio delle comunicazioni e dei relativi termini
  • stabilisce le modalità della comunicazione e il rilascio delle ricevute da parte dell’Agenzia delle Entrate
  • disciplina lo scambio di informazioni che sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dalle basi giuridiche applicabili
  • individua l’ufficio competente ai controlli relativi agli obblighi di registrazione da parte dei gestori di cui all’art. 7 del citato decreto
  • definisce le modalità di trattamento dei dati personali raccolti dall’Agenzia delle entrate per la finalità dello scambio di informazioni previsto dalla Direttiva (UE) 2023/2223 e dall’Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio dei dati sottoscritto dall’Italia il 20 novembre 2024.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 7 Luglio
Tutela degli incapaci e diritto di famiglia nei rapporti bancari

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/06

Iscriviti alla nostra Newsletter