Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 22 giugno 2026 n. 186865, ha pubblicato le disposizioni attuative del d.lgs. 194/2025 sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale relativamente alla disciplina prevista per i prestatori di servizi per le cripto-attività.
Le presenti disposizioni di attuazione disciplinano diversi profili, tra cui le modalità e termini di comunicazione dei dati, la registrazione dei soggetti obbligati, gli obblighi di notifica, la corretta individuazione dell’Ufficio competente per i controlli nei confronti dei soggetti obbligati.
Sul punto si ricorda come il d.lgs. 194/2025, infatti, attua nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8), di modifica della Direttiva (UE) 2011/16 (DAC1), che ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di dati comunicati dai prestatori di servizi per le cripto-attività alle autorità nazionali.
Gli artt.7 co. 7, 13 co. 1 e 15 del d. lgs. 194/2025 prevedono disposizioni per la cui attuazione è necessaria l’adozione di un provvedimento da parte dell’Agenzia.
In particolare:
- l’art. 7 co. 7 disciplina i soggetti esclusi dagli obblighi di comunicazione previsti per i prestatori di servizi per le cripto-attività
- l’art. 13 co.1 disciplina gli obblighi di comunicazione e le informazioni che ne devono essere oggetto
- l’art 15 disciplina la registrazione unica di un gestore di cripto-attività.
In attuazione delle suddette norme, il presente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
- fornisce delle definizioni relative all’applicazione dello stesso
- individua i soggetti obbligati e quelli esonerati alle comunicazioni in oggetto
- definisce le modalità di notifica da parte dei gestori di cripto-attività relative allo Stato membro o alla giurisdizione qualificata non-UE in cui adempiono agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica fiscale
- delinea gli obblighi dei gestori con particolare riguardo alla registrazione unica
- si occupa dell’invio delle comunicazioni e dei relativi termini
- stabilisce le modalità della comunicazione e il rilascio delle ricevute da parte dell’Agenzia delle Entrate
- disciplina lo scambio di informazioni che sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dalle basi giuridiche applicabili
- individua l’ufficio competente ai controlli relativi agli obblighi di registrazione da parte dei gestori di cui all’art. 7 del citato decreto
- definisce le modalità di trattamento dei dati personali raccolti dall’Agenzia delle entrate per la finalità dello scambio di informazioni previsto dalla Direttiva (UE) 2023/2223 e dall’Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio dei dati sottoscritto dall’Italia il 20 novembre 2024.

