Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 15 settembre 2025, un Regolamento delegato ed uno di esecuzione, in attuazione dell’art. 18, par. 6 e 7 del MICAR, con le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione per l’offerta al pubblico di cripto-attività (ovvero di token collegati ad attività – ART) o chiederne l’ammissione alla negoziazione, nonché i relativi formati, modelli e procedure standard.
I regolamenti pubblicati sono i seguenti:
- Regolamento delegato (UE) 2025/1125 del 5 giugno 2025, che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1126 del 5 giugno 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento (UE) 2023/1114 per quanto riguarda la creazione di formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività e chiederne l’ammissione alla negoziazione.
Per consentire alle Autorità competenti di valutare se le persone giuridiche o altre imprese che intendono offrire al pubblico o chiedere l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività soddisfino i requisiti di cui al titolo III del MICAR, le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione dovranno essere sufficientemente dettagliate e complete.
L’emittente richiedente dovrebbe presentare informazioni veritiere, accurate, complete e aggiornate: in caso di modifiche rilevanti alle informazioni fornite nella domanda, l’emittente richiedente dovrebbe informare le autorità competenti, affinché possano verificare se le informazioni siano state oggetto di modifiche o aggiornamenti prima dell’offerta al pubblico del token collegato ad attività o della sua ammissione alla negoziazione.
La domanda di autorizzazione dovrebbe contenere, in sintesi:
- informazioni sull’emittente richiedente: identità, informazioni sull’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione e sul possesso di sufficienti requisiti di onorabilità da parte degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate
- un programma operativo con una panoramica completa delle operazioni in corso e di quelle pianificate degli emittenti richiedenti nonché della relativa organizzazione
- una valutazione globale del rischio contenente informazioni adeguate per consentire all’autorità competente di valutare l’esposizione e la sensibilità del modello di business dell’emittente ai rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo
- una documentazione adeguata sul quadro di controllo interno e sul quadro per la gestione dei rischi informatici, a dimostrazione della loro conformità a DORA
- politiche chiare e dettagliate circa la composizione, la costituzione, la separazione, il servizio di custodia e la gestione degli investimenti di tali riserve di attività
- informazioni per la valutazione della reputazione del CdA, comprese informazioni sufficienti che consentano di verificare che i membri dell’organo di amministrazione non siano stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità, di valutarne l’esperienza professionale, le conoscenze e le competenze nei settori pertinenti per i servizi finanziari, le cripto-attività, altre attività digitali, la tecnologia a registro distribuito (DLT), l’innovazione digitale, le tecnologie dell’informazione, la cibersicurezza o la gestione nonché informazioni che consentano di valutare l’adeguatezza del loro impegno in termini di tempo
- informazioni che consentano di verificare che gli azionisti o soci non siano stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità e di stabilire la certezza e l’origine legittima dei fondi o delle altre attività impiegati per costituire l’emittente richiedente e finanziare la sua attività.
Gli emittenti richiedenti che presentano alla rispettiva Autorità competente una domanda di autorizzazione di cui all’art. 18, par. 1, del MICAR, utilizzeranno il formulario standard di cui all’allegato I al Regolamento di esecuzione oggi pubblicato in GU UE, nonché il modello di cui all’allegato II.