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Giurisprudenza

Sulla svalutazione forfetaria dei crediti in bilancio cartolarizzati con derivati

8 Maggio 2025

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Cassazione Civile, Sez. V,  31 marzo 2025, n. 8451 – Pres. Cirillo; Rel. Cortesi

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Con la sentenza n. 8451/2025, la Cassazione ha chiarito che non rientrano nel calcolo della svalutazione forfetaria dello 0,40% ex art. 106, comma 3, TUIR, vigente ratione temporis, i crediti cartolarizzati in derivati, su cui la banca non sopporta alcun rischio di perdita. 

Secondo la norma all’epoca vigente “per gli enti creditizi e finanziari, (…) le svalutazioni dei crediti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela (…) sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,40 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell’ammontare delle svalutazioni dell’esercizio. L’ammontare che supera lo 0,40 per cento è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi”. 

Nel caso di specie, la Cassazione ha escluso che possano essere considerati deducibili le svalutazioni di crediti oggetto di “cartolarizzazione sintetica”, ossia quei crediti formalmente mantenuti in bilancio, ma il cui rischio è stato trasferito a terzi mediante strumenti derivati.

Nella cartolarizzazione sintetica, a differenza di quella classica, la banca non cede i crediti, ma solo il rischio che i debitori non paghino, acquistando di fatto una protezione simile a una copertura assicurativa.

Proprio per questo, afferma la Corte, l’espressione “garanzia assicurativa” usata dall’art. 106 deve essere intesa in senso ampio, includendo ogni forma di trasferimento del rischio, anche se non in forma tecnica di polizza, e l’eliminazione del rischio esclude la possibilità di dedurre l’eventuale svalutazione.

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