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CRD VI e gruppi bancari: modifiche alla Circolare 285 di Banca d’Italia

5 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha posto in consultazione delle modifiche alle disposizioni di vigilanza per le banche in materia di gruppi bancari, perimetro di vigilanza consolidata, albo delle banche e dei gruppi bancari e gruppo bancario cooperativo, in attuazione della CRD VI.

Il D. Lgs. 208/2025 ha infatti modificato il TUB per dare attuazione alle novità introdotte dalla CRD VI in materia di società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista ((mixed) financial holding companies o (M)FHC).

Più nel dettaglio, le modifiche concernono la parte prima, titolo I, capitoli 2 e 4 e la parte terza, capitolo 6 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e sono volte ad:

  • attuare le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento della CRD VI, contenute nel TUB in materia di società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista ((mixed) financial holding company o (M)FHC), che attribuiscono a Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni attuative con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
    • procedura di autorizzazione
    • modalità di presentazione dell’istanza
    • coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19, 57-bis e 60-bis
    • nozione di partecipazione e criteri di valutazione delle condizioni di esclusione
  • attuare l’art. 60-ter del TUB, il quale attua la CRD VI nella parte in cui prevede che le (M)FHC esentate dall’assunzione del ruolo di capogruppo possano ottenere dall’Autorità di vigilanza anche l’esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale:
    • introducendo una disciplina del procedimento di autorizzazione per l’esclusione della (M)FHC esentata dal perimetro di consolidamento prudenziale, con indicazione della documentazione che la (M)FHC è tenuta ad allegare all’istanza di autorizzazione e dei criteri per la valutazione delle condizioni da parte della Banca d’Italia
    • modificando il procedimento di esenzione della (M)FHC dal ruolo di capogruppo per includere la possibilità di designare, in alternativa a una banca
      controllata, anche una (M)FHC intermedia
  • adeguare l’ordinamento nazionale alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III) in materia di società finanziaria e strumentale:
    • chiarendo che le società strumentali rientrano nella definizione di società finanziaria
    • fornendo alcune indicazioni applicative in linea con la normativa europea e le relative disposizioni attuative, al fine di esplicitare talune letture interpretative dell’autorità di Vigilanza, assicurando un approccio omogeneo tra gli intermediari.

La consultazione si rivolge in particolare:

  • alle banche e alle società capogruppo di gruppi bancari
  • alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti a gruppi bancari
  • alle SIM ed ai gruppi di SIM di Classe 1.

La consultazione si chiuderà decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del testo delle modifiche (quindi il 4 luglio 2026).

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