E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 luglio 2026, il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1757 del 20 luglio 2026 che stabilisce le norme tecniche di attuazione (ITS) per l’applicazione della CRD (Direttiva 2013/36/UE) in materia di segnalazioni delle succursali di paesi terzi.
Si ricorda, dapprima, come la Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) abbia modificato la CRD introducendo, nel Titolo VI, un nuovo regime per lo stabilimento, la regolamentazione e la vigilanza delle succursali di paesi terzi nell’UE.
Tale disciplina attribuisce alle Autorità competenti specifici poteri di vigilanza nei confronti delle predette succursali.
Al fine di definire l’esercizio dei poteri di vigilanza sulle succursali di paesi terzi, le informazioni che devono ricevere le autorità competenti dovrebbe fondarsi su un quadro comune per le segnalazioni a fini di vigilanza, allo scopo di agevolare un’efficace vigilanza sul rispetto, da parte delle succursali, dei requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili.
L’art. 48 terdecies, par. 1, co. 2, della CRD dispone che gli obblighi di segnalazione siano modulati in funzione della classificazione delle succursali di paesi terzi nella classe 1 o nella classe 2. Ne consegue la necessità di predisporre due distinti modelli, calibrati secondo un criterio di proporzionalità: le succursali appartenenti alla classe 1, considerate maggiormente esposte a rischi, sono infatti tenute a fornire un livello informativo più dettagliato rispetto a quelle classificate nella classe 2.
Per assicurare un insieme comune di prassi di vigilanza, si è reso quindi necessario specificare anche le date di riferimento per le segnalazioni e le date d’invio per le segnalazioni, nonché i principi contabili applicabili alle segnalazioni presentate dalle succursali di paesi terzi.
Lo stesso art. 48 terdecies, par. 1, della CRD attribuisce, inoltre, ad EBA il compiuto di sviluppare soluzioni informatiche necessarie all’adempimento degli obblighi di segnalazione previsti dall’art. 48 duodecies della Direttiva, comprensive dei modelli e delle relative istruzioni operative.
Di conseguenza, con il presente regolamento si sono specificate altresì le informazioni che le succursali di paesi terzi devono segnalare e che EBA deve includere nelle soluzioni informatiche in questione.
Affinché EBA sviluppi soluzioni informatiche adeguate, tali formati di segnalazione uniformi non dovrebbero essere vincolanti in termini di struttura e rappresentazione, in modo tale da garantire all’Autorità di potersi discostare dalla rappresentazione grafica e dalla struttura tabulare dei modelli per le segnalazioni, purché tutte le informazioni richieste siano inclusi nelle soluzioni informatiche.
Il Regolamento di esecuzione in oggetto entrerà in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU UE.
Tuttavia, gli obblighi di segnalazione previsti dall’art. 48 duodecies par. 1 della CRD sono connessi all’applicazione delle disposizioni sostanziali di cui agli art. 48 nonies, 48 sexies e 48 septies della Direttiva, la cui efficacia decorrerà dall’11 gennaio 2027.
Inoltre, al fine di fornire alle succursali di paesi terzi il tempo necessario per prepararsi per le segnalazioni, è stata differita l’applicazione del presente regolamento, con conseguente sua applicabilità a partire dal 28 marzo 2027.


