Con il Provvedimento n. 296141/2026, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni relative al regime di ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 dei soggetti che rinnovano l’adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027 (CPB).
Si ricorda come, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 148/2026, possono accedere al regime dei ravvedimento i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027, purché nelle annualità interessate abbiano applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) oppure dichiarato specifiche cause di esclusione, tra cui quelle legate a:
- pandemia da COVID-19,
- non normale svolgimento dell’attività ex art. 9-bis, co. 6, lett. a), del D. L. 50/2017
- esercizio di più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Sono esclusi i soggetti che aderiscono per la prima volta al concordato per il biennio 2026-2027.
La base imponibile delle imposte sostitutive è determinata sulla base dei dati delle dichiarazioni fiscali presentate alla data del 12 agosto 2026.
Con riferimento alle modalità di adesione, l’opzione si esercita distintamente per ciascuna annualità mediante il modello F24 relativo al pagamento delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.
Per le società e associazioni di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR il versamento dell’imposta sostitutiva IRAP spetta alla società o associazione, mentre il versamento relativo alle imposte sui redditi e alle addizionali è effettuato dai soci o associati, oppure dalla società.
L’opzione si perfeziona con la presentazione di tutti gli F24 relativi alla prima o unica rata. In caso di rateizzazione, il modello deve indicare la rata versata, il numero complessivo delle rate e il codice tributo relativo all’imposta sostitutiva dovuta.
Con riguardo ai termini per l’esercizio dell’opzione, il versamento deve essere effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027. È consentita la rateizzazione in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027.
I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare gli elementi informativi accedendo al cassetto fiscale mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.


