Con sentenza n. 22964 pubblicata l’8 agosto 2025, la Corte di Cassazione (Pres. Dott. Terrusi, Rel. Dott. D’Aquino) ha statuito che, in ipotesi di sottoscrizione del contratto di factoring, qualora intervenga il fallimento del cedente, il credito del cessionario verrà ammesso al passivo come credito condizionale.
Ciò implica che il creditore cessionario dovrà preventivamente dimostrare di aver già tentato l’escussione del proprio credito nei confronti del debitore ceduto.
I Giudici di legittimità si sono soffermati, in particolare, sulla ratio del contratto di factoring, in cui – a differenza di quello ordinario di cessione del credito – la garanzia di solvenza del debitore ceduto costituisce elemento fisiologico del contratto stesso.
Pertanto, “ove il debitore ceduto non adempia la propria prestazione al cessionario, il factor che inutilmente abbia proceduto a escussione del debitore ceduto, ha diritto alla restituzione delle anticipazioni, così attuandosi la garanzia della solvenza del debitore ceduto a garanzia delle anticipazioni erogate”.
Secondo la Corte, ne deriva che, “ove dopo la cessione si verifichi il fallimento del cedente, il factor è in ogni caso tenuto ad escutere il debitore ceduto ex art. 1267, secondo comma, c.c. (…) e, in mancanza di prova dell’escussione, verrà trattato, nei confronti del fallimento del cedente, alla stregua di un credito condizionale”.
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso per cassazione promosso dal factor precisando che, in ipotesi di fallimento del cedente, ovvero del soggetto che deve garantire la solvenza del debitore ceduto, il credito del factor, per la restituzione delle anticipazioni e per gli ulteriori corrispettivi, verrà trattato come un credito condizionato e perciò andrà ammesso con riserva di prova dell’escussione del debitore ceduto e del conseguente inadempimento di quest’ultimo.
