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Conti dormienti: nuove modalità di adempimento degli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari

5 Marzo 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito nuove disposizioni concernenti le modalità di adempimento degli obblighi informativi a carico degli Intermediari finanziari in materia di conti dormienti. Le nuove istruzioni integrano quelle contenute nel comunicato MEF del 3 marzo 2011.

In particolare è stato previsto che gli intermediari siano tenuti a trasmettere, tramite sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC), tutte le informazioni previste dalla normativa sui conti dormienti, contestualmente alla Consap S.p.A. ed al al MEF, ai seguenti indirizzi:

rapportidormienti@pec.consap.it;

depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it.

L’invio dei dati ai nuovi indirizzi PEC deve essere effettuato attraverso il format disponibile nella pagina dedicata al “Fondo conti dormienti” del sito CONSAP, previa verifica degli stessi dati nella sezione “Verifica trasmissione degli elenchi”.

In ogni caso, non verranno accettate le trasmissioni di dati effettuate ad una sola delle nuove caselle PEC ovvero non conformi ai requisiti richiesti, né le mere richieste di informazioni.

Diverse comunicazioni o richieste poossono essere inviate al MEF all’indirizzo PEC Dipartimento.Tesoro@pec.mef.gov.it ed alla Consap all’indirizzo rapportidormienti@consap.it.

Come ricorda il MEF, tutti i documenti contenuti nel corpo del messaggio devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale dell’intermediario con certificato non scaduto. I messaggi così firmati devono essere inviati da sistemi PEC univocamente riconducibili all’intermediario che sta ottemperando agli obblighi previsti dall’art. 4, comma 2 del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il prossimo 7 marzo 2012.

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