Consob e Banca d’Italia hanno pubblicato la lista dei fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) autorizzati ai sensi del MiCAR a seguito dello spirare del periodo transitorio in esso previsto.
Dal 1° luglio, infatti, si esaurisce il periodo transitorio disciplinato dal MiCAR per i fornitori di servizi relativi alle criptovalute (VASP).
In UE possono, ad oggi, operare solo i prestatori di servizi di cripto-attività autorizzarti come i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) e i soggetti vigilati che abbiano comunicato di voler prestare servizi relativi a cripto-attività.
Si evidenzia come i CASP autorizzati da Consob e Banca d’Italia siano iscritti nel Registro dei prestatori di servizi per le cripto-attività di ESMA e possono operare in tutto il territorio UE alla luce del regime del passaporto europeo.
I soggetti che non hanno ricevuto l’autorizzazione come CASP devono porre fine alla propria attività e possono esercitare solo le operazioni relative alla chiusura dei rapporti con i clienti in maniera tale da poter consentire il trasferimento o la liquidazione delle posizioni conformemente agli obblighi AML e CTF, tutelare gli interessi dei clienti e mitigare i rischi per il mercato.
Per tali soggetti non autorizzati, si precisa, ESMA ha richiesto la stesura di piani di dismissione che garantiscano il trasferimento delle attività ad altri operatori o portafogli auto-custoditi.
In tale occasione Consob e Banca d’Italia richiamano l’attenzione degli investitori sul tema dell’autorizzazione del proprio fornitore invitandolo a:
- consultare il Registro dei prestatori già citato
- verificare quale entità fornisce il servizio, poiché il MiCAR trova applicazione solo nel caso in cui essa goda dell’autorizzazione europea e non anche nel caso di in cui abbia autorizzazioni extra-UE
- valutare il cambio di fornitore del servizio, la gestione tramite portafoglio auto-custodito o la chiusura della posizione nel caso di assenza di autorizzazione in capo al proprio fornitore.


