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Giurisprudenza

Confisca: insufficiente valutazione del merito creditizio e buona fede della banca creditrice

2 Maggio 2019

Cassazione Penale, Sez. V, 30 aprile 3019, n. 17968 – Pres. Palla, Rel. Romano

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’accertamento della buona fede richiesta dall’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) ai fini dell’inopponibilità al terzo creditore della misura di confisca, l’insufficiente valutazione del merito creditizio del beneficiario dell’erogazione del mutuo può condurre ad escludere la buona fede solo se il giudice fornisca adeguata motivazione fondata non su un generico canone di buona gestione bancaria, ma su quello specifico della buona fede richiesta per il finanziamento del destinatario.

In sostanza, non basta per l’esclusione del credito che la erogazione del mutuo non sia conforme ad una corretta gestione bancaria, ma occorre che il mancato rispetto degli obblighi di diligenza cui fa riferimento il comma 3 del citato art. 52 sia sintomatico della mancanza di buona fede.

La buona fede deve escludersi non solo quando la banca fosse a conoscenza del nesso di strumentalità all’atto della erogazione del credito, ma anche quando l’ignoranza dipenda da colpa, ossia quando avrebbe potuto venire a conoscenza di tale nesso con l’ordinaria diligenza ed in particolare rispettando gli obblighi ai quali viene fatto riferimento nel citato comma 3. L’inosservanza degli obblighi, però, non rileva in quanto tale, ma deve sussistere un nesso di causalità tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell’erogazione del credito.

Se non ricorre la buona fede anche allorché la consapevolezza del nesso di strumentalità sia mancata in dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia, è comunque necessario che il fatto, pur non essendo stato conosciuto, fosse conoscibile con l’uso della ordinaria diligenza e prudenza, ossia rispettando gli obblighi suddetti.

L’accertamento della esistenza di un nesso eziologico tra la violazione degli obblighi e la mancata conoscenza della strumentalità del credito si impone soprattutto quando il creditore abbia evidenziato, a sostegno della propria buona fede, che intercorre un notevole lasso di tempo tra la erogazione del credito e la adozione delle misure di prevenzione.

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