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Attualità

Conferimento d’azienda: il credito IPT segue il ramo d’azienda assicurativo

25 Marzo 2021

Sabrina Navarra, Associate Partner, Valeria Russo, Senior Manager, KPMG Tax&Legal

Di cosa si parla in questo articolo

Con le risposte ad interpello n. 178 e 181 del 2021, l’Agenzia delle entrate torna ad esprimersi sulla sorte dei crediti IPT in caso di conferimento d’azienda, ribadendo il condivisibile principio che tali crediti seguono sempre l’attività assicurativa e quindi vanno considerati inclusi nel ramo di business conferito.

I casi

Entrambe le fattispecie sottoposte al vaglio dell’amministrazione finanziaria, inquadrate nell’ambito di processi di ristrutturazione di gruppo causa “Brexit”, determinano in Italia un conferimento da parte di una stabile organizzazione (SO) italiana (conferente) a favore di altra SO italiana (conferitaria) della totalità del business non vita esercitato in Italia. È importante notare che, a seguito del conferimento, da un lato, la conferente cesserà la sua attività in Italia e, dall’altro, la conferitaria subentrerà a tutti gli effetti nelle posizioni contrattuali ricevute dalla conferente con riferimento al Business Italiano.

In particolare, per quanto qui di interesse, va considerato che in capo alla conferente emerge un credito d’imposta IPT (derivante in parte dal contributo antiracket e in parte dal versamento di acconto IPT per l’anno di imposta 2020).

A seguito del conferimento, la conferente – non svolgendo più attività assicurativa – si trova nell’impossibilità di scomputare tale credito dall’imposta da versare per l’anno di imposta 2021, mentre l’obbligo di versamento in acconto per lo stesso anno è traslato in capo alla conferitaria, cui è stato trasferito il business.

L’imposta sui premi assicurativi (IPT)

In estrema sintesi, va ricordato che l’imposta sulle assicurazioni (IPT) è un tributo indiretto il cui presupposto è il pagamento di un premio da parte del contraente a fronte dell’assunzione di una valida copertura assicurativa. L’imposta è determinata applicando ai premi incassati le aliquote stabilite negli articoli della Tariffa annessa alla Legge n. 1216/1961, differenziate in base alle varie tipologie di copertura del rischio (in un range dal 0,05% al 21,25%). La base imponibile è pari al premio, comprensivo di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, eccezione fatta soltanto per le somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all’assicuratore a titolo di rivalsa. È, altresì, previsto il versamento di addizionali  all’IPT che si sostanziano nella maggiorazione dell’aliquota d’imposta applicata ai premi incassati a copertura di determinati rischi espressamente individuati (ad esempio, per il cd. contributo antiracket è prevista una maggiorazione dell’1%).

Il versamento dell’IPT è previsto entro la fine del mese solare successivo a quello di incasso, fatta eccezione per i premi incassati nel mese di novembre per i quali il termine di versamento dell’imposta è il 20 dicembre.

È anche previsto un obbligo di versamento in acconto, commisurato all’IPT dovuta per l’anno precedente (RM n. 84 dell’11 marzo 2008), al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, da versare entro il 16 novembre di ciascun anno.

L’acconto può essere scomputato dai versamenti d’imposta dovuti a partire dal successivo mese di febbraio (cfr. art. 9, comma 1-bis, della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216), mentre non può essere utilizzato in compensazione per il versamento del contributo antiracket.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Con le risposte in commento, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  1. il credito derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi può essere trasferito al soggetto conferitario, con effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria a seguito di apposita comunicazione all’ufficio competente (cfr. Provvedimento prot. n. 14723 del 5 febbraio 2013), indicando i crediti oggetto di trasferimento (indicando altresì gli estremi identificativi dei versamenti effettuati), i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società conferitaria; il trasferimento alla società conferitaria avviene, quindi, senza le formalità di cui agli artt. 69 e 70 del RD 2440/1923 (atto pubblico o scrittura privata autenticata);
  2. la conferente non è tenuta a versare l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno successivo all’operazione di conferimento, sul presupposto che la stessa non eserciterà più alcuna attività assicurativa in Italia in riferimento a quell’anno e, conseguentemente, non riscuoterà alcun premio assicurativo;
  3. la conferitaria è tenuta al versamento dell’acconto dovuto (e non versato dalla conferente per quanto detto sub b) in quanto, per effetto del conferimento d’azienda acquisisce, con effetto successorio, anche i contratti di assicurazione, i cui premi costituiscono il presupposto dell’IPT;
  4. la conferitaria, cui viene traferito il portafoglio assicurativo, può scomputare il credito IPT ricevuto dalla conferente dai versamenti in acconto e saldo dell’imposta sui premi. Al riguardo, si ricorda che la cessione ha effetto dalla data di comunicazione all’amministrazione finanziaria (cfr. sub a).

Il percorso argomentativo seguito dall’Agenza delle entrate parte dalla considerazione che non esiste una specifica previsione che regoli la sorte del credito IPT in caso di operazioni straordinarie e, quindi, è necessario applicare la normativa codicistica di subentro della conferitaria nei crediti relativi all’azienda conferita (art. 2559 c.c.). Al riguardo, si ricorda che, per costante giurisprudenza di legittimità, tale disposizione trova applicazione anche per i crediti vantanti nei confronti del cedente, tra i quali è appunto annoverabile il credito IPT. Al riguardo, va precisato come la posizione espressa dall’amministrazione finanziaria sia perfettamente allineata ai chiarimenti già forniti con le precedenti risposte n. 447, 541, 547 e 548 del 2020 e n. 339 del 2019.

In particolare, va segnalato come, nella risposta n. 547/2020, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che, nel caso in cui oggetto di trasferimento sia solo il business relativo ad un determinato ramo assicurativo e, quindi, la conferente continui a esercitare l’attività assicurativa negli altri rami per i quali è autorizzata anche dopo l’operazione di conferimento, il credito risultante dalla denuncia dell’imposta sulle assicurazioni relativa all’anno antecedente il conferimento, è trasferibile alla conferitaria, ove non già utilizzato dalla stessa conferente limitatamente alla quota riferibile al portafoglio assicurativo trasferito. In senso analogo, l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni dovuto entro il 16 di novembre dell’anno anteriore a quello di efficacia del conferimento, deve essere versato: (i) dalla conferente “sulla base dell’effettivo business che la stessa continuerà a svolgere in Italia successivamente al conferimento”; e (ii) dalla conferitaria, per la restante parte.

Da ultimo, merita evidenziare che, atteso il costante e condivisibile orientamento dell’Amministrazione Finanziaria sulla sorte dei crediti IPT, sarebbe sicuramente auspicabile l’emanazione da parte degli organi competenti di un documento di prassi (risoluzione o circolare) con valenza erga omnes (e non limitato al caso specifico come la risposta ad interpello).

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