Con Risposta n. 148/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito soggettivo di applicazione del regime di neutralità fiscale previsto per i conferimenti delle associazioni tra professionisti, ai sensi dell’art. 177-bis, comma 2, lett. a), del TUIR, introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 192/2024, attuativo della delega fiscale.
La Relazione Illustrativa al D. Lgs. 192/2024 sottolinea che la nuova normativa introduce il principio di neutralità fiscale per i conferimenti delle associazioni tra professionisti in società destinate all’esercizio di attività professionali, che possono essere, alternativamente:
- regolamentate dal sistema ordinistico previsto dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183
- disciplinate da sistemi ordinistici non ricompresi nel citato articolo 10 della Legge n. 183 del 2011, come ad esempio le società tra avvocati disciplinate ai sensi dell’articolo 4-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 24.
L’ambito applicativo della norma in commento è stato definito a seguito del quesito presentato da un’associazione professionale odontoiatrica, intenzionata a conferire il proprio studio — comprensivo di beni materiali, immateriali, contratti in essere, clientela, ecc. — in una s.r.l. odontoiatrica, senza ricevere corrispettivo in denaro, ma mediante attribuzione di quote.
L’Istante chiede se tale operazione sia neutrale ai sensi dell’articolo 177-bis del TUIR anche se le società odontoiatriche non necessitano di apposita iscrizione nell’albo professionale.
L’Agenzia ha ricostruito il quadro normativo dell’art. 177-bis del TUIR, precisando che rientrano tra le «società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico», in qualità di conferitarie, sia le STP (Società tra professionisti) costituite ai sensi dell’art. 10 della legge n. 183/2011, sia le altre società che svolgono attività regolamentate dagli ordini professionali, incluse, quindi, anche le società odontoiatriche disciplinate dalla legge n. 124/2017.
Infatti, il richiamo contenuto alle “società tra avvocati” contenuto nella predetta Relazione Illustrativa sia meramente esemplificativo e non esaustivo.
In conclusione rientrano nella definizione di cui sopra tutte le società che esercitano attività soggette alla vigilanza di un ordine professionale.