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Giurisprudenza

Condotte distrattive e di mala gestio dell’amministratore

17 Marzo 2022

Giuliano Rigatti, Avvocato, Cultore della materia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Tribunale di Milano, 08 settembre 2021, n. 7126 – Simonetti, Ricci, Zana

Di cosa si parla in questo articolo

L’amministratore è responsabile per violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale in caso di prelievi di cassa o di pagamenti in favore di sé stesso o dei terzi qualora non vi sia riscontro nella contabilità e giustificazione causale nella documentazione sociale.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto illegittime le autoliquidazioni compiute arbitrariamente da un amministratore in assenza di specifica delibera assembleare.

L’eventuale qualificazione come rimborsi spese per attività amministrative non vale a giustificare i prelievi, dovendo gli stessi essere documentati in modo specifico.

Pertanto, ove l’amministratore non possa provare la riferibilità all’attività sociale delle spese ovvero la destinazione dei pagamenti all’estinzione di debiti sociali, risulterà integrata la condotta distrattiva e la mala gestio (in tal senso già Cass. 18.6.2014 n. 13907).

In secondo luogo, il Tribunale si è espresso con riferimento all’eccezione di compensazione tra il credito al compenso dell’amministratore e l’eventuale controcredito riconosciuto all’attore per le condotte distrattive di cui sopra.

È stato rilevato che se con riferimento all’an il credito al compenso offerto in compensazione è provato dall’onerosità presunta dell’attività di amministrazione delle società di capitali (arg. ex artt. 2365, 2389 e 2392 c.c.), con riferimento al quantum l’amministratore ha l’onere di indicare quantomeno i parametri minimi necessari per determinarlo, seppur in via equitativa.

In altri termini, e più specificamente, ove il compenso non sia desumibile da una clausola statutaria o da una delibera assembleare, è sempre fatta salva la facoltà di chiedere la determinazione giudiziale in via equitativa del congruo compenso (Cass., tra le altre, 2895/1991) ma, in tale ipotesi, non si può prescindere dall’onere di allegazione e di prova delle prestazioni compiute da parte dell’amministratore, sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi (Cass. 23004/2014).

Ciò anche in virtù del fatto che a tale fattispecie è applicabile il disposto di cui all’art. 1709 c.c., in forza del quale il giudice – ai fini della determinazione in via equitativa – deve debitamente considerare i parametri della natura, della quantità e della qualità dell’attività prestata, nonché del risultato utile conseguito dalla società.

A tal fine, precisa la giurisprudenza, non è sufficiente indicare l’ammontare del compenso pattuito in esercizi sociali precedenti (Cass. 23004/2014), né è possibile assumere quale parametro un compenso “minimo”, essendo lo stesso liberamente negoziabile tra le parti.

Pertanto, quand’anche la richiesta di liquidazione del compenso avvenga in via equitativa, l’interessato non può considerarsi esonerato dall’obbligo di fornire all’autorità giudiziaria gli elementi probatori indispensabili affinché possa procedervi (Cass. 12681/2003).

In mancanza di tale allegazione il giudice dovrà quindi rigettare la domanda.

Con riferimento alla terza ed ultima questione sottoposta all’attenzione del Tribunale, è stato rilevato che l’accordo transattivo produce effetti solo tra il creditore ed il condebitore contraente, permanendo quello tra il creditore e gli altri condebitori solidali.

Se il condebitore che ha transatto ha pagato una somma inferiore alla quota che faceva idealmente capo allo stesso, il debito residuo deve essere ridotto in misura pari alla quota originaria di chi ha transatto; se, invece, in sede di transazione il debitore ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, la detrazione avrà ad oggetto un importo pari al quantum effettivamente pagato e riscosso dal creditore (Cass. S.U. n. 2011/30174).

 

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