WEBINAR / 29 settembre
Pignoramento presso terzi e ruolo della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro 08/09


WEBINAR / 29 settembre
Pignoramento presso terzi e ruolo della banca
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Concordato semplificato ed effetti verso il socio fideiussore

4 Settembre 2026

Tribunale di Padova, Sez. I, 12 giugno 2026, n. 1027 – Pres., Rel. Rossi

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Padova, Sez. I, con sentenza del 12 giugno 2026 n. 1027 (Pres., Rel. Rossi) si è pronunciato relativamente agli effetti del concordato semplificato con riguardo al socio illimitatamente responsabile che abbia assunto al qualifica di fideiussore dei debiti sociali.

In particolare, nel caso di specie, l’opponente – in qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile – deduceva che a seguito dell’omologazione del concordato semplificato si producesse nei suoi confronti l’effetto esdebitatorio di cui all’art. 117 CCII, e ciò nonostante lo stesso ricoprisse il ruolo di fideiussore dei debiti sociali.

Al contrario, la controparte riteneva che l’art. 117 CCII non trovasse applicazione nell’ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, poiché l’art. 25 sexies co. 8 CCII prevede si applichi il 117 solo “in quanto compatibile“. Tale compatibilità, secondo la stessa, non vi era poiché nel concordato semplificato non è prevista la votazione dei creditori. In aggiunta, nel caso di specie la parte opponente aveva assunto un’obbligazione fideiussoria recante la clausola di pagamento a prima richiesta”.

In tale contesto il Tribunale ricorda come l’art. 117 CCII preveda che il concordato una volta omologato sia obbligatorio per tutti i creditori sociali anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia i creditori mantengono i diritti contro i coobbligati, fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Il comma 2 della stessa disposizione, si ricorda, prevede che “salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, secondo il Tribunale l’art. 117 CCII trova applicazione verso tutti i creditori anteriori una volta avvenuta l’omologazione anche in assenza della votazione degli stessi.

Non sarebbe comprensibile la diversa interpretazione secondo cui l’art. 117 CCII sia incompatibile con l’istituto del concordato semplificato. In tale forma di concordato, infatti, il voto dei creditori è sostituito con la valutazione del Tribunale che prende in esame, da un lato, la proposta del debitore e il piano concordato, e dall’altro, le opposizione che i creditori possono proporre.

Alla luce dell’applicabilità di detto articolo, quindi, l’omologa del Tribunale ha prodotto l’effetto edebitatorio, in capo alla società e ai soci illimitatamente responsabili, interessando tutti i creditori anteriori.

Alla stessa conclusione deve giungersi con riguardo al caso di specie, in cui il socio aveva assunto la qualità di fideiussore per le obbligazioni sociali.

Al riguardo il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui l’art. 184 co. 2 L.F., che prevede che i creditori conservino i propri diritti contro i fideiussori, si riferisce ai soli terzi diversi dai soci.

Il concordato ha quindi efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili anche nell’ipotesi in cui questi abbiano prestato fideiussione. Il socio, in tal caso, non è un terzo garante ma risponde per un debito proprio, in conseguenza della sua responsabilità illimitata rispetto alle obbligazioni sociali.

Alla luce di quanto sopra, quindi, la qualità di fideiussore e di garante a prima richiesta assunta non esclude gli effetti derivanti dall’omologazione del concordato della società, con conseguente possibilità per il creditori di soddisfarsi solo nelle modalità e nei limiti del concordato.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 29 settembre
Pignoramento presso terzi e ruolo della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro 08/09


WEBINAR / 1° Ottobre
La riforma del sistema sanzionatorio del TUF

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/09