La Cassazione civile, sez. I, con sentenza del 22 ottobre 2026 n. 27603 (Pres. Terrusi, Rel. Zuliani), si è pronunciata sulla legittimazione della liquidatrice giudiziale ad agire per far dichiarare l’inopponibilità della cessione del credito ai creditori del concordato preventivo.
Nel caso di specie, una società – poi entrata in concordato preventivo – aveva ceduto dei crediti verso propri clienti alla banca, a garanzia della restituzione di finanziamenti erogati alla società cedente; i clienti, in forza della cessione, avevano pagato il loro credito direttamente alla banca cessionaria.
La liquidatrice della società in concordato preventivo riteneva tuttavia, in seguito, tale cessione inopponibile ai creditori del concordato, in quanto mancava la prova della notificazione delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti prima della domanda di ammissione al concordato preventivo.
Agiva conseguentemente in giudizio contro la banca, per ottenere la restituzione degli importi pagati da tali clienti in forza della cessione dei crediti.
Il Tribunale di merito prima e la Corte d’appello poi, tuttavia, avevano rigettato la domanda e l’appello, concentrando l’attenzione sull’unico aspetto del difetto di legittimazione attiva della liquidatrice giudiziale del concordato preventivo, in quanto ritenuta limitata, tale legittimazione, soltanto “alle controversie liquidatorie e distributive“ e non estesa, quindi, all’azione proposta, considerata “attinente all’accertamento di ragioni di credito e al loro pagamento“.
La ricorrente, ossia la società in concordato preventivo, per la quale agiva la liquidatrice, sosteneva tuttavia che la controversia de qua rientrasse nella prima categoria.
A sostegno della propria tesi, la ricorrente invocava l’art. 45 L. Fall. (applicabile al concordato preventivo in forza del richiamo contenuto nell’art. 169 L. F.), per cui le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se eseguite dopo la presentazione della domanda di concordato, siano inefficaci nei confronti dei creditori. In materia di cessione del credito, tali formalità consistono nella notificazione o nell’accettazione da parte del debitore ceduto, ai sensi degli artt. 1265 e 2914 n. 2 C.c.
Nel caso di specie, tuttavia, le cessioni dei crediti erano intervenute prima della presentazione della domanda di concordato. Di conseguenza, i relativi crediti non erano entrati a far parte dell’attivo concordatario, costituito dai beni presenti nel patrimonio del debitore alla data della domanda.
Secondo la Cassazione, affinché l’azione diretta a far dichiarare l’inefficacia delle cessioni possa essere considerata funzionale alla liquidazione dell’attivo – e pertanto rientra nelle azioni per cui ha legittimazione attiva la liquidatrice – è necessario che la proposta concordataria abbia espressamente considerato tali crediti tra le attività disponibili, dando conto della loro possibile inopponibilità.
Spettava, pertanto, alla liquidatrice giudiziale allegare e dimostrare tale presupposto, necessario per fondare la propria legittimazione ad agire.
La Corte osserva, inoltre, che anche l’eventuale riconoscimento dell’inopponibilità delle cessioni non avrebbe consentito alla liquidatrice di agire direttamente nei confronti della banca cessionaria dei crediti per ottenere la restituzione delle somme incassate: tale effetto avrebbe comportato, infatti, che i pagamenti effettuati alla banca dai debitori ceduti non fossero liberatori nei confronti della società cedente, che avrebbe quindi conservato il diritto di esigere nuovamente il pagamento dai propri debitori.
La Cassazione chiarisce, infine, che nel concordato preventivo non è prevista un’azione revocatoria dei pagamenti di debiti scaduti, a differenza di quanto avviene nella procedura fallimentare.
Non è quindi possibile obbligare la banca a restituire le somme ricevute a estinzione di un credito effettivamente vantato nei confronti della società. L’eventuale azione di ripetizione dell’indebito, ai sensi degli artt. 2033 e seguenti C.c., sarebbe spettata esclusivamente ai debitori ceduti che avevano effettuato i pagamenti, e non alla società cedente.
Ne consegue che l’inopponibilità delle cessioni non può, di per sé, fondare il diritto della società ammessa al concordato di ottenere dalla banca la restituzione delle somme incassate.


