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Giurisprudenza

Concordato minore e limiti della proposta

1 Dicembre 2025

Anna Cecchella, avvocata del Foro di Milano

Cassazione civ., Sez. 1, 28 ottobre 2025, n. 28574 – Pres. Ferro, Est. Vella

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 28 ottobre 2025, n. 28574, la Corte di Cassazione (Pres. Ferro, Rel. Vella) ha affrontato il tema dei limiti imposti alla proposta di concordato minore, affermando che il “contenuto libero” della proposta, richiamato dall’art. 74 CCII (ante correttivo), non consente la deroga della par condicio creditorum e dell’ordine delle cause di prelazione.

La Corte ha così formulato il seguente principio di diritto: “La proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione […]; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d’ufficio e senza dover attendere l’apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia dei giudizi e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore, ai sensi dell’art. 77 CCII”.

La decisione muove dall’assunto che l’intero statuto della concorsualità è regolato da un “articolato gioco di applicazione-deroga degli artt. 2740 e 2741 c.c. e dal rispetto della graduazione delle cause di prelazione, parametri che “non possono non valere anche per il concordato minore”.

La Suprema Corte, conformemente con il Tribunale di Roma, ha ritenuto l’inammissibilità della proposta di concordato minore sin dalla fase della sua ammissione, al di là delle ipotesi tassative di inammissibilità della domanda previste dall’art. 77 CCII.

La proposta prevedeva il pagamento integrale del debito ipotecario e il pagamento in misura del 5% di tutti gli altri debiti, privilegiati e chirografari. 

Una siffatta proposta viola il rispetto dell’ordine di prelazione dei creditori e, parificando “nel trattamento i creditori privilegiati e chirografari, in assenza di una norma che espressamente lo consenta”, esula “completamente dal paradigma concordatario”.

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