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Comunione legale e successione conto corrente non cointestato: disciplina fiscale

8 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 398/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale successoria di conti correnti intestati unicamente al de cuius, stipendi maturati e quote versate come socio su libretto, in costanza del regime di comunione legale dei beni.

In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’art. 9 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 dispone che l’attivo ereditario sia costituito da tutti i beni e diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta ai sensi degli articoli 2, 3, 12 e 13.

Con riferimento alla fattispecie del conto corrente intestato solo al de cuius in comunione legale del beni, l’Agenzia delle Entrate ha specificato come non possa ritenersi facente parte della comunione legale e, di conseguenza, cadere in successione, solamente la metà della somma versata in conto corrente, ma l’intero importo del conto corrente.

La tesi secondo cui anche i crediti derivanti da deposito bancario formerebbero oggetto della comunione legale c.d. “de residuo” si fonda sul presupposto che tali somme siano riconducibili esclusivamente a frutti di beni personali o a proventi dell’attività separata di uno dei coniugi, che non siano consumati al momento dello scioglimento della comunione.

Sul punto, la Cassazione ha stabilito che anche il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato, in regime di comunione legale dei beni, soltanto ad uno dei coniugi debba essere considerato come facente parte della comunione legale dei beni al momento del decesso dell’intestatario stesso.

Con la precisazione che lo scioglimento della comunione attribuisce al coniuge superstite il diritto al riconoscimento di una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei proventi residui, persino anche nelle ipotesi in cui essi fossero stati esclusivi del coniuge defunto.

Si ritiene, quindi, che debba costituire oggetto di dichiarazione ai fini dell’imposta di successione l’intero importo del saldo del conto corrente intestato al de cuius, fatta salva la dimostrazione da parte del contribuente che sussistono i presupposti per applicare il regime della comunione legale differita.

Analoghe considerazioni valgono anche per il libretto di risparmio.

Per quanto riguarda, invece, le somme e i valori maturati dal de cuius, ma non ancora liquidati al momento decesso (quali quelli indicati in istanza come stipendi maturati ed indennità per ferie e permessi non goduti e non riscossi dal de cuius) anche questi dovranno essere ricompresi tra i beni in successione e, come tali, da computarsi nell’attivo ereditario ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.

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