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Attualità

Comunicazioni oggettive AML: da segnalare le operazioni in contante

30 Luglio 2018

Alessio Castronuovo

Di cosa si parla in questo articolo

Premessa

In data 11 luglio 2018 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha posto in consultazione le prime istruzioni operative in tema di comunicazioni oggettive ex art. 47 del D.Lgs. n. 231/2007, a seguito del recast di cui al D.Lgs. n. 90/2017 in attuazione della IVAMLD.

Come noto, in occasione dell’attuazione domestica della IVAMLD il Legislatore ha introdotto nello scenario antiriciclaggio un nuovo obbligo per i soggetti destinatari: la trasmissione all’UIF, con cadenza periodica, di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In tale ottica il nuovo art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007 attribuisce all’UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (“CSF”), il compito di determinare le operazioni anomale, i dati e le informazioni da trasmettersi in senso oggettivo.

Sicché le istruzioni UIF in consultazione individuano le operazioni in contante quale categoria a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Esse infatti sono considerate il mezzo di pagamento preferito per le transazioni riferite all’economia informale e illegale in quanto garantisce la non tracciabilità e l’anonimato degli scambi[1].

Questa opzione in realtà tiene conto degli esiti del SupraNational Risk Assessment licenziato dalla Commissione Europea il 26 giugno 2017[2] così come dell’analisi dei rischi AML/CFT condotta dal CSF[3].

Ma non solo. Basti pensare che secondo uno studio sulla diffusione dei pagamenti elettronici[4] in Italia la carta moneta è usata per circa l’83% delle transazioni totali (16% in più della media UE) e che il 45,9% delle SOS 2017 ha riguardato operazioni in contante e/o disposizioni mediante money transfer[5].

La FIU italiana interviene, dunque, sulla prevenzione del rischio di “circuitare” denaro contante.[6]

Destinatari

In ragione della scelta di sottoporre a informativa periodica la movimentazione di denaro contante anomala, l’art. 2 del Provvedimento recante Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive (“Istruzioni”) individua quali destinatari i soggetti obbligati maggiormente esposti al rischio selezionato, ovverosia:

  • le banche e Poste Italiane S.p.A.;
  • gli istituti di moneta elettronica (“IMEL”), gli istituti di pagamento (“IP”);
  • le banche, gli IMEL e gli IP che operano sul territorio italiano con succursale[7] o senza succursale, tramite soggetti convenzionati e agenti[8].

In quest’ultimo caso l’art. 2 delle Istruzioni chiarisce – in linea con la previsione generale di cui al novellato art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007 – che deputato (anche) all’assolvimento degli obblighi comunicativi è il punto di contatto centrale[9].

Comunicazioni oggettive

Come accennato le comunicazioni oggettive rappresentano una novità per il panorama antiriciclaggio italiano. Anzi, occorre sottolineare come la loro natura sia uguale e contraria alle segnalazioni di operazioni sospette. In questo senso l’art. 3, comma 2, delle Istruzioni è cristallino: le operazioni anomale “non sono sottoposte ad alcuna valutazione dell’eventuale carattere anomalo o sospetto ai fini dell’invio delle comunicazioni oggettive”.

Ma quando movimentare denaro contante è ritenuto oggettivamente anomalo?

È anomala ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore.

Al ricorre di questi “indicatori di anomalia oggettivi”, le banche e gli altri destinatari delle Istruzioni trasmettono mensilmente[10] all’UIF tramite il portale Infostat due tracciati record illustrati all’art. 6, e più nel dettaglio, all’Allegato 1 delle Istruzioni.[11]

In estrema sintesi, il primo record contiene i dati dell’operazione, del luogo in cui essa è stata eseguita e del rapporto del movimento. Il secondo record invece è utilizzato per segnalare le persone che hanno preso parte all’operazione (l’esecutore, i cointestatari del rapporto, la controparte dei bonifici in contanti, il titolare effettivo ovvero il legale rappresentante).

In osservanza all’art. 8, comma 2, delle Istruzioni, le comunicazioni oggettive trasmesse devono essere conservate dagli intermediari destinatari per 5 anni dalla data di invio.

SOS vs comunicazioni oggettive

Uno dei temi più di dibattuti e rinviati dalla normativa primaria di recepimento della IVAMLD[12] è proprio la (non) coabitazione comunicazioni oggettive / segnalazione delle operazioni sospette.

Al riguardo le Istruzioni, all’art. 4 comma 2, ne tracciano una prima linea di confine. Cioè, la trasmissione della comunicazione oggettiva da parte dei destinatari esclude l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette laddove l’operazione:

  • non presenta collegamenti con altre di diversa tipologia che facciano desumere un’operatività complessivamente sospetta;
  • non è effettuata da clienti con un profilo soggettivo marcatamente anomalo.[13]

Viceversa, la trasmissione di una SOS avente i profili di anomalia descritti in precedenza (movimentazione complessiva mensile di contante ≥ 10000 euro) non esonera tout court gli intermediari destinatari dall’obbligo di inviare una – correlata – comunicazione oggettiva.

Owner

L’art. 7 delle Istruzioni prevede che la trasmissione delle comunicazioni oggettive sia effettuata dal responsabile della Funzione AML in evidente conformità alle indicazioni fornite in precedenza dall’Autorità di Vigilanza nel documento recante disposizioni su organizzazione, procedure e controlli post IVAMLD.[14]

Stesso dicasi con riferimento alle banche e agli IP/IMEL comunitari operanti in Italia senza succursali e tramite soggetti e agenti convenzionati. Ovverosia, tali intermediari designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui adempiono agli obblighi posti dall’articolato preventivo interno, tra cui, l’invio delle informative periodiche oggetto di Istruzioni.[15]

Quindi, in materia di comunicazioni oggettive il responsabile AML o il responsabile del punto di contatto centrale è tenuto a: trasmettere i tracciati record[16], verificare la correttezza dei dati e gestire i relativi rapporti con l’UIF.

Prime conclusioni

Dopo aver rassegnato le Istruzioni sembra emerge una volontà netta dell’Autorità di Vigilanza volta a mitigare ulteriormente i rischi AML/CFT connessi all’utilizzo di denaro contante.

Con l’implementazione di siffatte segnalazioni, invero, da un lato si rafforza il framework normativo di prevenzione sul ricorso al contante (in aggiunta alle limitazioni all’uso e alle recenti disposizioni poste ad argine dell’emergenza money transfer[17]).

Dall’altro la previsione puntuale di ipotesi in cui le comunicazioni oggettive escludono il sorgere dell’obbligo di SOS consente alla FIU italiana di evitare inefficienti duplicazioni informative riducendo il rischio di segnalazioni motivate da intenti meramente cautelativi e focalizzare quindi l’attività su rischi di concreto sospetto.

In definitiva, i destinatari delle Istruzioni comunicano la movimentazione di contante di importo ≥ 10000 euro realizzata su base mensile dalla clientela senza porre alcuna valutazione sull’anomalia o sul sospetto dell’operazione. Per far questo evidentemente beneficeranno di appositi software di estrazione automatica tarati sui connotati di anomalia oggettiva resi dall’UIF.

Chiaro è che viene ad ogni modo rimesso all’apprezzamento degli analisti AML, così come del Responsabile delle SOS, ogni valutazione circa l’eventuale SOS connessa alla comunicazione oggettiva in caso di operatività inattesa “complessivamente” o “soggettivamente” sospetta.

In attesa dell’opionion del CSF ovvero della versione definitiva delle Istruzioni post consultazione per ulteriori considerazioni, occorre ricordare che le comunicazioni oggettive dovranno trasmettersi a partire dalla data di pubblicazione di apposita comunicazione UIF su uif.bancaditalia.it.



[1] Cfr. Ardizzi, Petraglia, Piacenza e Turati, Measuring the underground economy with the currency demand approach, Temi di discussione n. 864, Banca d’Italia (aprile 2012).

[2] Oltre a rilevare la criticità connessa all’utilizzo di denaro contante quale mezzo di pagamento che consente ai criminali di celare la loro identità, l’assessment comunitario gemmato dalla IVAMLD ha raccomandato agli Stati membri (par. 4.3.) di definire misure di attenuazione adeguate quali l’introduzione di limiti all’uso di denaro contante nei pagamenti, di sistemi di segnalazione delle operazioni in contanti o qualsiasi altra misura idonea ad affrontare il rischio in questione.

[3] Al Par. 2.1.2. tra le analisi delle minacce e delle criticità del sistema economico-sociale, il CSF stabilisce quale indicatore di rischio l’uso eccessivo del contante.

[4] The European House – Ambrosetti / Community Cashless Society– Rapporto 2016 “La diffusione dei pagamenti elettronici: una priorità per la crescita e la competitività dell’Italia”, pag. 20.

[5] Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria 2017, Par. 2.2., Figura 2.6.

[6] Cit. N. Gratteri – Fiumi d’oro. Come la ‘ndrangheta investe i soldi nell’economia legale. Ed. Mondadori, pag. 58.

[7] Siano esse comunitarie o extra-comunitarie.

[8] Cioè, solo banche, IMEL e IP comunitari.

[9] Infra.

[10] La due date per l’inoltro delle comunicazioni è il 15° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento.

[11] Per completezza, nel caso in cui nessuna operazione risulti anomala secondo lo schema descritto, i destinatari inviano comunque una comunicazione negativa.

[12] Cfr. Art. 47, comma 3 ultima parte, del D.Lgs. n. 231/2007.

[13] Peraltro, proprio nell’ottica di approfondire da un punto di vista soggettivo l’elevato utilizzo di denaro contante si collocano alcune delle misure di adeguata verifica rafforzata definite da Banca d’Italia nel documento in consultazione dello scorso Aprile (Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, Parte IV, Sez. II).

[14] Cfr. Parte III, Sez. I, par. 1.2. del documento posto in consultazione lo scorso Aprile.

[15] Come noto, la consacrazione del punto di contatto centrale nel panorama AML/CFT italiano è avvenuta con il D.Lgs. 90/2017.

Inoltre, in attesa delle disposizioni attuative di cui all’art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007, la Banca d’Italia – nel documento in tema di governance e controlli AML accennato in precedenza, alla parte VI – chiarisce che gli operatori comunitari del mercato dei servizi di pagamento devono attribuire ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti per il responsabile antiriciclaggio il ruolo di responsabile del punto di contatto e ne comunicano il nominativo alla Banca d’Italia e all’UIF.

[16] Tale attività può anche essere delegata ad altre persone fisiche.

[17] Oltre alle disposizioni specifiche previste dal Capo V della nuova regolamentazione primaria, la normativa secondaria proprio in ragione dell’estesa ramificazione territoriale, dell’occasionalità e della spersonalizzazione del rapporto con il cliente nonché dell’elevato ricorso al contante prescrive ai cc. dd “money transfer” di dotarsi di idonee procedure informatiche tali da monitorare in tempo reale le operazioni effettuate e di individuare eventuali operazioni anomale o frazionate – con riferimento sia al nominativo del richiedente sia a quello beneficiario del trasferimento dei fondi – nonché di bloccare automaticamente le transazioni anomale, quando necessario (Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio, Parte V).

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