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Compendio unico: l’usufrutto donato non è trasferimento

8 Settembre 2026

 Carlo Lucchese, Avvocato del Foro di Verona

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta ad interpello n. 130/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere interpretativo relativamente alla fruizione dell’agevolazione “compendio unico” prevista dall’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 228/2001.

In particolare, l’Ufficio Finanziario ha inteso negare tale agevolazione con riferimento ad una donazione del diritto di usufrutto su terreni agricoli e fabbricati pertinenziali sulla considerazione che la costituzione dell’usufrutto in capo al donatario non integra un “trasferimento” rilevante ai fini della disposizione agevolativa.

Il quesito era stato posto da un notaio con riguardo a un fondo rustico con fabbricati asserviti, del quale la proprietaria intendeva donare al figlio, imprenditore agricolo professionale iscritto alla relativa gestione previdenziale e assistenziale, l’intero usufrutto.

L’istante, ritenendo sussistenti tutti i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma sopra richiamata, considerava possibile nella fattispecie concreta l’accesso al beneficio, con conseguente esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo. Al riguardo, veniva considerata decisiva l’ampia formula normativa relativa al “trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli”, ritenuta comprensiva anche del trasferimento gratuito di un diritto reale minore, senza richiedere la piena proprietà.

A sostegno della soluzione favorevole veniva richiamata Cass. civ., sez. V, 20 novembre 2020, n. 26485 che in un diverso caso aveva riconosciuto l’accesso al beneficio in una fattispecie di cessione dell’usufrutto da parte di una società di capitali. In specie, secondo l’istante, il principio che emerge dalla giurisprudenza richiamata è che l’usufrutto, quale diritto reale, non sarebbe di per sé ostativo all’agevolazione, se la finalità della norma è rispettata.

Con la risposta in esame, tuttavia, l’Agenzia ha distinto quel precedente dall’operazione prospettata, nella quale l’usufrutto non era già esistente e ceduto, ma veniva costituito ex novo dal proprietario.

La risposta fornita si fonda sulla distinzione tra “trasferimento” e “costituzione” dei diritti reali di godimento, ricavata da Cass. civ., sez. V, 4 novembre 2003, n. 16495 e ribadita da Cass civ., sez. V, 22 ottobre 2024, n. 27293 e da Cass civ., sez. V, 11 febbraio 2021, n. 3461, nonché dalla risoluzione n. 23/E del 3 aprile 2025. Secondo il parere dell’Ufficio, il trasferimento presuppone il passaggio ad un altro soggetto della titolarità di un diritto già esistente; la costituzione dell’usufrutto, invece, determina una compressione della proprietà e la nascita di un nuovo diritto. 

Nel caso concreto, la donante, piena proprietaria del fondo, diventava nuda proprietaria e costituiva l’usufrutto a favore del figlio. Ne consegue il diniego dell’agevolazione: l’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 228/2001 si riferisce al trasferimento e non comprende la costituzione del diritto di usufrutto, pur se realizzata mediante donazione e pur in presenza degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi del compendio unico.

In sintesi, la Risposta n. 130/2026 consolida un’impostazione formalmente rigorosa: la distinzione tra costituzione e trasferimento dell’usufrutto è dirimente per l’agevolazione “compendio unico”. Il trasferimento di un usufrutto già esistente può restare nell’ambito della norma; la sua costituzione ex novo, anche se attuata con donazione, ne rimane esclusa.

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