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Giurisprudenza

La coincidenza temporale tra l’acquisizione dell’informazione e l’operatività sul titolo quotato non è sufficiente a provare l’abuso di informazioni privilegiate

10 Febbraio 2017

Corte d’Appello di Milano, 19 gennaio 2017, n. 220

Di cosa si parla in questo articolo
MAR

Con sentenza n. 220 del 19 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Milano ha annullato, nell’ambito di un giudizio di opposizione avverso una sanzione amministrativa, una misura sanzionatoria irrogata da Consob in materia di abuso di informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998. Tale decisione offre spunti di analisi per le modalità con cui avviene la valutazione giudiziale dei presupposti fattuali per l’irrogazione di sanzioni amministrative in materia di insider trading.

Nel caso di specie la Consob, pure in mancanza di prove che consentissero di ritenere accertata la condotta vietata, aveva ritenuto che una serie di indizi fosse sufficiente a provare che l’informazione privilegiata fosse stata comunicata dal presunto insider primario al presunto insider secondario e che questi avesse poi indebitamente utilizzato tali informazioni.

Annullando la decisione dell’Autorità, la Corte evidenzia che “gli elementi addotti dalla Consob non possano essere ritenuti nel caso di specie di valenza univoca tale da ritenere provata la sussistenza della fattispecie contestata” dal momento che, pur essendo indubitabile che nei casi di insider trading non possa che farsi ricorso ad elementi presuntivi ai fini dell’accertamento dei fatti, nel caso di specie la sola coincidenza temporale tra l’acquisizione dell’informazione e l’operatività sul titolo quotato “non costituisce elemento sufficiente per ritenere raggiunta la prova”.

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