La Cassazione Civile, Sez. L, con ordinanza del 31 agosto 2026, n. 24904 (Pres. Di Paolantonio, Rel. Ragazzi) si è pronunciata relativamente all’operatività della clausola sociale del CCNL applicato dall’impresa datrice di lavoro, con riguardo all’ipotesi di cambio del contratto di appalto.
Nel caso di specie, un Comune istituiva una Azienda speciale al fine di internalizzare i servizi sociali in precedenza affidati a cooperative esterne e definiva i criteri per il transito del personale già impiegato dalle cooperative appaltatrici consistenti: ovvero, in particolare, nella titolarità di un contratto a tempo indeterminato e un’anzianità di servizio di almeno sei mesi.
In aggiunta, il passaggio dei lavoratori dalle cooperative all’azienda sociale era previsto per il solo personale impegnato stabilmente nell’esecuzione dei servizi interessati al nuovo assetto organizzativo.
In base all’art. 37 del CCNL Cooperative Servizi sociali (che specificava la clausola sociale in questione), applicato dal Comune, in caso di subentro di una nuova impresa nell’appalto, l’obbligo di assunzione del personale dipendente dell’impresa opera quando rimangano invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d’appalto, trattandosi di previsione contrattuale volta a salvaguardare la continuità occupazionale e le condizioni di lavoro acquisite dal personale.
La Corte ha evidenziato come il percorso avviato dall’amministrazione in questione non integrasse la violazione della clausola sociale in questione, poiché non comporta un obbligo assoluto e incondizionato di assunzione di tutto il personale, ma impone di verificare se il nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazioni e con lo stesso fabbisogno organizzativo.
Nel caso di specie, a seguito della delibera del Comune concernente l’internalizzazione dei citati servizi sociali, era stato istituito un tavolo tecnico che aveva individuato il personale necessario al subentro. Il limite numerico delle assunzioni è stato, quindi, correlato all’effettivo fabbisogno derivante dai servizi da svolgere.
La Corte ha, quindi, escluso qualsivoglia violazione della clausola sociale, poiché l’art. 37 del CCNL Servizi sociali tutela la continuità occupazionale nei limiti del personale necessario alla prosecuzione dei servizi del nuovo affidamento, senza prevedere il transito automatico di lavoratori non stabilmente assegnati alle prestazioni conservate.

