WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Flash News

Chiarimenti Consob in materia di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari

21 Luglio 2011
Di cosa si parla in questo articolo

La Consob ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti in materia di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari (Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011).

Queste le domande e le risposte.

1. Quali sono gli emittenti per i quali è previsto un regime di comunicazione delle posizioni nette corte sui titoli azionari?

La comunicazione è dovuta per le posizioni nette corte riferibili agli emittenti le cui azioni hanno un mercato regolamentato italiano come mercato principale.

A tal fine si può fare riferimento al database pubblicato dall’ESMA all’indirizzo http://mifiddatabase.esma.europa.eu/.

2. Quali tipologie di strumenti finanziari devono essere ricompresi nel calcolo della posizione netta corta?

Nel calcolo della posizione netta corta devono essere incluse tutte le tipologie di strumenti finanziari il cui valore è collegato al valore delle azioni di un determinato emittente.

A tal fine, dovranno essere comprese sia le posizioni detenute su singole azioni emesse da uno degli emittenti oggetto del regime di comunicazione, sia le posizioni in strumenti finanziari il cui valore dipende da quello delle stesse azioni oppure da un paniere di titoli o da un indice che, almeno in parte, le comprendano.

Per ciò che concerne le azioni, andranno considerate tutte le tipologie di azioni emesse,  sia con riferimento al calcolo del denominatore che nell’ambito del calcolo della posizione netta corta.

Al riguardo, a titolo puramente esemplificativo, dovranno essere considerate, tra le altre, le seguenti operazioni che non esauriscono la possibile casistica di strumenti da includere nel calcolo: acquisti o vendite di azioni, di Exchange Traded Funds (ETFs), di American Depositary Receipt (ADR) e di analoghi certificati rappresentativi di azioni; operazioni su opzioni, swap, future e contract for difference.

Con riferimento agli ADR ed agli analoghi certificati rappresentativi di azioni, le azioni detenute dalla banca depositaria a fronte delle emissioni dei suddetti certificati, non andranno considerate nel calcolo della posizione netta corta .

Per ciò che concerne gli strumenti finanziari derivati, essi andranno compresi nel calcolo della posizione netta corta, indipendentemente dalla circostanza che essi siano cash-settled o prevedano la consegna fisica dei titoli sottostanti.

Al contrario, nel calcolo delle posizioni nette corte non andranno considerate le posizioni suobbligazioni convertibili e warrant.

3. Nel calcolo della posizione netta corta vanno considerate anche le operazioni OTC?

Nel calcolo della posizione netta corta vanno incluse tutte le operazioni su strumenti finanziari, indicate nella risposta alla domanda precedente, indipendentemente dalla sede di negoziazione.

4. In che modo vanno considerate le operazioni di prestito titoli?

Le operazioni di prestito titoli non entrano nel calcolo della posizione netta corta. Di conseguenza, le azioni date a prestito rientrano nel calcolo della posizione lunga del prestatore, e sono escluse dalla posizione del prenditore.

5. Cosa si intende per delta nel calcolo della posizione netta corta?

Il delta indica la sensibilità del valore teorico di uno strumento finanziario alla variazione del prezzo del titolo sottostante. Il delta consente di determinare la posizione detenuta su strumenti finanziari, il cui valore dipende da quello di un titolo sottostante, in termini di numero di azioni equivalente.

Ai fini del calcolo della posizione netta corta oggetto della comunicazione, il delta deve essere calcolato con riferimento al prezzo di chiusura del titolo sottostante.

6. I market maker, gli specialist e i liquidity provider sono esentati dal regime di comunicazione delle posizioni nette corte?

La Delibera n. 17862 esplicitamente prevede che l’obbligo di comunicazione non si applichi all’attività posta in essere dai market maker, limitatamente all’attività posta in essere nello svolgimento della funzione.

Va peraltro ribadito che la figura di market maker non corrisponde a quella prevista dall'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per ciò che concerne la limitazione ivi contenuta ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione.

Il concetto di market maker, dunque, ai soli fini degli obblighi di comunicazione delle posizioni nette corte, non è limitato all’attività effettuata sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, ma comprende altresì l’operatività "fuori mercato".

Analogamente, il regime di comunicazione non si applica agli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e agli intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider), purché l’attività sia posta in essere nello svolgimento della loro funzione nei mercati regolamentati.

Si specifica che le eventuali posizioni, lunghe e/o corte, assunte nell’ambito delle suddette attività, non andranno considerate nel calcolo della posizione netta corta del soggetto giuridico di riferimento, anche qualora esse vengano svolte sotto la responsabilità di un centro decisionale comune ad altre unità di business.

7. E’ prevista una pubblicazione dei report ricevuti dalla Consob ?

La Delibera n. 17862 prevede esclusivamente un regime di reporting all’Autorità. Di conseguenza non è prevista alcuna comunicazione al mercato delle informazioni ricevute in merito alle posizioni nette corte.

8. Qual è il livello di consolidamento delle posizioni per i soggetti giuridici?

Le istruzioni alla Delibera n. 17862 prevedono che, in via generale, i soggetti giuridici dovranno calcolare un’unica posizione netta corta. Tuttavia, con riferimento ai soggetti giuridici nel cui ambito operano centri decisionali autonomi, è necessario consolidare le singole posizioni con riferimento al soggetto responsabile delle decisioni di investimento. A tal fine, compete ai soggetti interessati l’individuazione, per ciascuna attività svolta, del soggetto responsabile delle decisioni.

Ciò premesso, con riferimento alle società di gestione ed agli altri soggetti giuridici che gestiscono investimenti per conto dei propri clienti, le posizioni dei singoli clienti dovranno essere tra loro consolidate, a livello di singolo centro decisionale, solo nel caso in cui esse siano il risultato di gestioni discrezionali.

Al contrario, nel caso di gestioni non discrezionali, le posizioni dovranno essere calcolate a livello di ogni singolo cliente, che sarà altresì responsabile delle eventuali comunicazioni.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 27 marzo
I servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della Direttiva (UE) 2023/2673
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/03