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Chiarimenti AE sulla non applicazione della ritenuta sugli interessi da finanziamento a società italiane

24 Ottobre 2019
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Con Risposta n. 423 del 24 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla non applicazione della ritenuta sugli interessi derivanti da un finanziamento a società italiane.

Per i motivi meglio espressi nella Risposta allegata, l’Agenzia ha ritenuto che, stante l’esplicito riferimento dell’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 ai “percettori” di reddito, non appare coerente, in linea di principio, applicare il regime di esenzione in esso previsto a beneficiari dei redditi (interessi) che non siano “anche” i diretti percettori degli stessi.

Pertanto, con particolare riguardo al caso esaminato, in cui gli interessi relativi al prestito erogato da una banca olandese rientrano nel regime di esenzione di cui comma 5-bis e che la medesima banca continua ad essere l’unico “percettore” dell’intera quota di interessi maturata a carico di un’impresa italiana, benché una parte degli stessi sia retrocessa ad una società di cartolarizzazione, l’Agenzia ha ritenuto che il debitore residente potesse continuare a corrispondere detti proventi senza applicare la ritenuta di cui all’articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973.

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