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Chiarimenti AE sulla cessione del credito da DTA

5 Febbraio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 18 del 30 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di cessione del credito derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (c.d. Deferred Tax Asset – DTA).

Ai sensi del regime previsto dall’articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come anche chiarito dalla circolare n. 37/E del 28 settembre 2012, se all’esito della trasformazione delle DTA in credito d’imposta risultano imposte da versare, il contribuente può scegliere, alternativamente, di utilizzare il credito da DTA in compensazione c.d. orizzontale ovvero di cederlo infragruppo.

Con la presente Risposta l’Agenzia specifica come, una volta scelto il criterio di utilizzo, completato l’iter procedurale prescritto, tornano applicabili le disposizioni ordinarie che consentono la cessione dei crediti chiesti a rimborso in dichiarazione, ai sensi dell’articolo 43-bis del dPR n. 602 del 1973, con applicazione della relativa disciplina normativa e prassi.

In assenza di un divieto in tal senso, non sembra ravvisabile una preclusione alla possibilità di cedere a terzi il credito chiesto a rimborso. In analogia con quanto espressamente disposto per la cessione infragruppo, l’acquisto da parte del terzo può avvenire esclusivamente al valore nominale.

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