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CCD 2: in GU il decreto CICR in materia di credito ai consumatori

18 Agosto 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 189 del 17 agosto 2026, il decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 09 luglio 2026 con le modifiche al precedente decreto del 3 febbraio 2011, in materia di credito ai consumatori, in attuazione di quanto previsto dalle modifiche al TUB poste in essere dal decreto di recepimento della CCD 2.

Il decreto CICR, in particolare, su proposta formulata da Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, attua quanto previsto dal Capo II (Credito ai consumatori) del Titolo VI del D. Lgs. 385/1993 (TUB), come da ultimo modificato dal D. Lgs. 212/2025, ovvero, più nel dettaglio, quanto previsto dagli articoli:

  • 121, comma 3, del TUB, che attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di stabilire le modalità di calcolo del TAEG
  • 122, comma 4, del TUB, ove è previsto che alle dilazioni di pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente e, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o di un probabile inadempimento del consumatore, la disciplina del Capo II del TUB si applica solo in parte, nei casi stabiliti dal CICR
  • 122, comma 5-bis, che attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di individuare, in conformità all’art. 2, paragrafo 8, della Direttiva 2023/2225/UE, le disposizioni che non si applicano ai contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro, a quelli nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e a quelli a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme
  • 122-bis, comma 3, che affida alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, l’attuazione della disciplina sui principi generali di diligenza, correttezza e trasparenza, sulla gratuità delle informazioni e sul divieto di discriminazione in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea
  • 123, comma 2, del TUB, secondo cui il CICR, su proposta della Banca d’Italia, individua i casi in cui è possibile derogare a specifiche disposizioni relative all’informativa pubblicitaria, le tipologie di annunci pubblicitari vietati e le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione
  • 123-bis, comma 2, secondo cui la Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione e le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali
  • 124, comma 7, del TUB, che affida alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, l’attuazione della disciplina sugli obblighi precontrattuali dei finanziatori, con riferimento alle caratteristiche delle informazioni precontrattuali, ai chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, nonché agli obblighi specifici o derogatori da osservare in determinati casi
  • 124-bis, comma 3, del TUB, che demanda alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, l’attuazione delle disposizioni in materia di verifica del merito creditizio del consumatore
  • 125, comma 1, del TUB (applicabile anche ai contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui al Capo I-bis del TUB, ai sensi dell’art. 120-undecies.1, comma 1, del TUB), che prevede l’accesso dei finanziatori degli Stati membri dell’Unione europea alle banche dati sul credito a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle garantite ai finanziatori italiani affidando al CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l’individuazione delle condizioni di accesso che garantiscano il rispetto di tale principio
  • 125-bis, commi 1 e 4 del TUB, contenente la disciplina dei contratti di credito e delle relative comunicazioni, il quale prevede che la Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individui le informazioni e le condizioni da includere nei contratti di credito ai consumatori e determini i contenuti e le modalità delle comunicazioni periodiche al consumatore in merito allo svolgimento del rapporto
  • 125-septies, comma 2 del TUB, ove è prevista una comunicazione ai consumatori dell’avvenuta cessione del credito, secondo le modalità definite dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR
  • 125-octies, commi 2, 2-bis e 3, del TUB, che prevede, per il caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il diritto del consumatore di ricevere una comunicazione sullo sconfinamento e, in caso di sconfinamento regolare, l’obbligo del finanziatore di offrire al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e di reindirizzarlo gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito, e affida alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, la fissazione del termine di invio della comunicazione e dei criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento e della regolarità dello sconfinamento
  • 125-novies, comma 3, del TUB, che demanda al CICR la disciplina dell’obbligo dell’intermediario del credito di comunicare al finanziatore l’eventuale compenso dovutogli dai singoli consumatori ai fini del calcolo del TAEG.

In sintesi, queste le modifiche al decreto CICR, in materia di credito ai consumatori, maggiormente di rilievo:

  • all’art. 1 (Finalità e principi generali):
    • si inserisce il comma 1-bis, per cui “Il finanziatore e l’intermediario del credito: a) si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia; b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ferma la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi. I finanziatori e gli intermediari del credito non sono obbligati a prestare servizi in settori in cui non svolgono attività”
  • si sostituisce il comma 3 “Quando le informazioni e i chiarimenti adeguati sono contenuti in documenti, questi sono redatti nel rispetto delle disposizioni relative alla struttura e al contenuto previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, secondo modalità che assicurano leggibilità grafica, semplicità sintattica, chiarezza lessicale, logicità di struttura, e sono presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione impiegato. Restano fermi i requisiti di accessibilità previsti dalla direttiva (UE) 2019/882
  • all’art. 2 (Ambito di applicazione):
    • al comma 2 sono eliminate le seguenti parole: “e individuare le caratteristiche delle carte di credito che, svolgendo unicamente funzioni di pagamento, sono assoggettate alla sola disciplina sui servizi di pagamento
    • al comma 3, dopo le parole “a seguito di un inadempimento” sono inserite le seguenti: “o di un probabile inadempimento”
    • si inserisce il comma 3-bis: “La Banca d’Italia stabilisce che le disposizioni elencate all’art. 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 non si applichino ai: a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica; b) contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore può essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento; c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme
  • si sostituisce integralmente l’art. 4 (Annunci pubblicitari):
    • 01. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato volto a rendere consapevoli i consumatori del fatto che prendere in prestito denaro comporta dei costi, utilizzando la formulazione “Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro” o una formulazione equivalente
    • 1. In conformità dell’art. 123 del TUB e dell’art. 8 della direttiva (UE) 2023/2225, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le informazioni di base di cui all’art. 123, comma 1. Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica l’art. 7 della delibera del 4 marzo 2003
    • 2. Le informazioni di base: a) sono riportate negli annunci pubblicitari in primo piano e in evidenza, in modo corretto e non ingannevole; b) sono espresse in maniera chiara, concisa, evidenziata, e precisate mediante un esempio rappresentativo, nel quale l’importo totale del credito e la durata del rimborso corrispondono il piu’ possibile alle caratteristiche del contratto di credito pubblicizzato; c) sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del caso, e adattate ai limiti tecnici dei mezzi utilizzati per la pubblicità, come gli schermi dei telefoni mobili; nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna voce puo’ avere maggiore evidenza del TAEG; d) sono chiaramente distinte da eventuali informazioni supplementari relative al contratto di credito
    • 3. La pubblicità relativa ai contratti di credito: a) include informazioni idonee a consentire al consumatore di contattare in modo rapido ed efficace il finanziatore e, ove applicabile, l’intermediario del credito; b) identifica chiaramente le condizioni promozionali temporanee, come ad esempio un tasso piu’ basso per il periodo iniziale del contratto di credito; c) qualora non sia possibile fornire l’importo totale del credito quale somma totale messa a disposizione del consumatore, in particolare quando un contratto di credito da’ al consumatore la facoltà di prelievo con un limite relativo all’importo, indica un limite massimo corrispondente al limite superiore del credito che puo’ essere messo a disposizione del consumatore
    • 4. Quando il mezzo usato per l’annuncio pubblicitario non consente la visualizzazione delle informazioni, come nel caso della pubblicita’ radiofonica, le lettere e-bis) e f) dell’art. 123, comma 1, del TUB non si applicano. Nei casi in cui il mezzo elettronico utilizzato per comunicare le informazioni di base non consenta di visualizzarle in maniera chiara ed evidenziata, come nel caso di schermi di dispositivi mobili di ridotte dimensioni, le informazioni di cui alle lettere e-bis) e f) dell’art. 123, comma 1, del TUB sono rese accessibili mediante clic o scorrimento verticale o orizzontale della pagina
    • 5. E’ vietata la pubblicità dei prodotti di credito che: a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria; b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un’influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito; c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore
  • all’art. 5 (Informativa precontrattuale):
    • il comma 1 viene così sostituito “Ai sensi degli articoli 123-bis e 124 del TUB, la Banca d’Italia definisce, in conformità degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva (UE) 2023/2225, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione e l’elenco delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito. Le informazioni generali consentono al consumatore di conoscere la gamma di prodotti e servizi offerti e le loro principali caratteristiche
    • il comma 3 viene sostituito da “L’obbligo di fornire al consumatore chiarimenti relativi al contratto di credito ai sensi del comma 2 non si applica alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o di un probabile inadempimento del consumatore, secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 4, del TUB
    • il comma 5 viene sostituito da “Per i contratti di credito commercializzati mediante telefonia, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario prevista dall’art. 59-quinquies del codice del consumo comprende almeno le informazioni previste dagli articoli 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/2225
  • all’art. 6 (Verifica del merito creditizio del consumatore):
    • il comma 1 viene sostituito con “Al fine di evitare pratiche irresponsabili nella concessione del credito e ridurre i rischi di sovraindebitamento della clientela, prima della conclusione del contratto di credito i finanziatori svolgono una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore anche nell’interesse di quest’ultimo, ferme restando, ove applicabili, le norme prudenziali relative alla valutazione e al monitoraggio della valutazione del merito di credito dei clienti dirette a garantire la sana e prudente gestione dei finanziatori, incluse quelle previste dagli articoli 53, 67, 108, 109 e 114-quaterdecies del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione
    • si aggiunge il comma 1-bis: “La Banca d’Italia specifica i fattori pertinenti per la verifica di cui all’art. 124-bis, comma 1, del TUB nonché le modalità e le condizioni per il suo svolgimento, assicurando la coerenza con le disposizioni europee e il coordinamento con le disposizioni prudenziali in materia
  • all’art. 7 (Banche dati):
    • il comma 1 viene abrogato
    • il comma 2 viene così sostituito: “L’accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito utilizzate allo scopo di valutare il merito creditizio dei consumatori («Banche dati»), previsto dagli articoli 120-undecies.1 e 125 del TUB, è consentito ai finanziatori degli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia che intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla direttiva (UE) 2023/2225 o dalla direttiva 2014/17/UE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido, a condizioni contrattuali e entro limiti non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia («finanziatori italiani»). In particolare, sono praticate condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualita’ del servizio di accesso ai dati, alle modalita’ per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di informazioni fornite
    • si inserisce il comma 3-bis, per cui tale articolo non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, in conformità all’art. 125, comma 1-ter, del TUB
  • l’art. 8 (Contratti) viene così sostituito: “Ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, del TUB, la Banca d’Italia specifica le informazioni e le condizioni da inserire nei contratti di credito in conformità dell’art. 21 della direttiva (UE) 2023/2225
  • all’art. 11 (Comunicazione dello sconfinamento) viene inserita al comma 1 la lettera b-bis), per cui Banca d’Italia stabilisce altresì “le condizioni in presenza delle quali lo sconfinamento è da reputarsi regolare, tenuto conto della sua frequenza o durata in un dato arco temporale”.
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