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Bonus edilizi: chiarimenti sull’esenzione da responsabilità solidale

22 Gennaio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 48 del 29 dicembre 2023, ha chiarito, in tema di cessione di crediti da bonus edilizi, la documentazione da possedere al fine di beneficiare dell’esenzione da ”qualsiasi responsabilità solidale”, prevista dal decreto legge n. 34 del 2020 con il comma 6­bis, in caso di concorso, con la controparte, in una violazione colposa in merito agli sconti applicati in fattura su interventi effettuati in edilizia libera, con particolar riguardo all’obbligo di possesso dell’asseverazione della congruità delle relative spese.

L’Agenzia chiarisce, preliminarmente, che dall’analisi del comma 6­bis, al di fuori delle ipotesi di ”colpa grave”, come chiarito nei predetti documenti di prassi dell’Agenzia stessa, è esclusa la responsabilità solidale del fornitore o del cessionario del credito d’imposta da bonus edilizi, ove si dimostri congiuntamente:

  • di aver acquisito il credito d’imposta;
  • di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.

In particolare, alla lettera e), in relazione alla predetta documentazione sono indicate le asseverazioni dei requisiti tecnici, quando obbligatorie per legge, degli interventi e della congruità delle relative spese rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici.

Con la citata Circolare n. 27/E del 2023, al riguardo, era stato specificato che il comma 6­bis deve essere coordinato con il disposto di cui al comma 6­quater, con il quale è stato previsto che il «mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6­bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza (…)».

Pertanto, per l’Agenzia delle Entrate, il possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi, e di congruità delle relative spese, è richiesto, conformemente alla lettera della legge, solo ”quando obbligatorie per legge”.

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