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BCE: criteri di ammissibilità degli strumenti di capitale di Additional Tier 1 e Tier 2

7 Giugno 2016
Di cosa si parla in questo articolo
BCE

La BCE è tenuta ad assicurare il rispetto, da parte degli enti creditizi, dei requisiti prudenziali in materia di fondi propri, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE sul Meccanismo di Vigilanza Unico n. 1024/2013 e dal Regolamento UE n. 575/2013 sulle condizioni che gli strumenti di capitale devono soddisfare al fine di essere inclusi quali elementi aggiuntivi di Tier 1 e di Tier 2.

Il documento pubblicato dalla BCE il 6 giugno 2016 “Indicazioni al sistema concernenti l’esame dell’ammissibilità degli strumenti di capitale quali elementi aggiuntivi di classe 1 ed elementi di classe 2” definisce la procedura adottata dall’Autorità di vigilanza europea per l’esame di ammissibilità di tali strumenti di capitale, precisando, inoltre, le informazioni che gli enti significativi (e, pertanto, sottoposti alla vigilanza diretta della BCE), che computano gli strumenti di capitale come capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 su base individuale, subconsolidata e consolidata, devono fornire.

Il set informativo minimo individuato dalla BCE comprende sia specifiche indicazioni circa le caratteristiche principali degli strumenti di capitale da computare sia un’autovalutazione delle condizioni di ammissibilità svolta dalla banca.

Al fine di incentivare la conformità della prassi a tale nuova procedura, la BCE si riserva la facoltà di svolgere, in qualsiasi momento, una valutazione ex post degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 computati nei fondi propri delle banche sottoposte alla propria vigilanza.

Qualora da tale valutazione ex post dovesse emergere che uno strumento di capitale non è (più) ammissibile ai sensi del CRR (artt. 55 o 65), allora tale strumento – e la relativa parte delle riserve sovrapprezzo azioni – deve immediatamente cessare di essere considerato elemento di AT1 o T2.

Ne consegue, per la banca, la necessità di intervenire sulla composizione dei fondi propri e di correggere le relative segnalazioni ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e degli ITS EBA sulle segnalazioni ai fini di vigilanza.

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