La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20260 del 16 giugno 2026 (Pres. Scoditti, Rel. Vitrò), ha ribadito il principio già espresso nelle precedenti pronunce n. 15670/2025 e 15083/2025, secondo cui in tema di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A., le passività derivanti da, o comunque connesse a, operazioni di commercializzazione di azioni, obbligazioni subordinate e/o convertibili, ovvero a violazioni della disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento relative ai medesimi strumenti finanziari, sono escluse dal perimetro della cessione a Intesa Sanpaolo S.p.A.
Pertanto, tale cessionaria non subentra nella posizione sostanziale e processuale della banca in LCA e non è titolare passiva del rapporto controverso.
La vicenda traeva origine da un giudizio promosso nei confronti della banca cessionaria ex d.l. n. 99/2017, volto all’accertamento della nullità di un contratto quadro di intermediazione finanziaria stipulato con la banca cedente prima della sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, con conseguente domanda restitutoria.
Il ricorrente impugnava la sentenza di merito che aveva escluso la titolarità passiva della cessionaria rispetto al rapporto dedotto in giudizio.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la pronuncia di merito, e sancendo il seguente principio di diritto: “In tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca S.p.A. e di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a. non ha la titolarità passiva del rapporto dedotto nel relativo contenzioso“.

