WEBINAR / 26 Giugno
Gestione di informazioni privilegiate: il nuovo regime MAR


Le novità del Listing Act e i nuovi standard europei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 06/06


WEBINAR / 26 Giugno
Gestione di informazioni privilegiate: il nuovo regime MAR
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Banche: amministratori non esecutivi responsabili anche in caso di deleghe

9 Febbraio 2021

Cassazione Civile, Sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2620 – Pres. Manna, Rel. Varrone

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di società bancarie, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati o dal direttore generale, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante ed adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall’intero consiglio (al quale è affidata l’approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio dell’intermediario), hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter utilmente ed efficacemente esercitare una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso informativo. E ciò non solo in vista della valutazione dei rapporti degli amministratori delegati, ma anche ai fini della diretta ingerenza nella delega attraverso l’esercizio dei poteri, di spettanza del consiglio di amministrazione, di direttiva e di avocazione.

 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 26 Giugno
Gestione di informazioni privilegiate: il nuovo regime MAR


Le novità del Listing Act e i nuovi standard europei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 06/06


WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05