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Giurisprudenza

Bancarotta semplice: graduazione della colpa e ritardo nella richiesta di fallimento

9 Marzo 2022

Enrico Pezzi, assegnista di ricerca in diritto penale, Università degli Studi di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 05 gennaio 2022, n. 118 – Pres. Palla, Rel. De Gregorio

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In tema di bancarotta semplice, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui l’elemento della colpa grave, previsto dalla fattispecie di aggravamento del dissesto di cui all’art. 217 c. 1 n. 4 l. fall., “può essere desunto, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma in concreto, attraverso la dimostrazione di una consapevole omissione”.

Tale approdo si pone in linea con l’orientamento, maggioritario in giurisprudenza, che ritiene irragionevole l’assunto secondo il quale la gravità della colpa dovrebbe essere ritenuta presunta nell’ipotesi in cui l’imprenditore in stato di insolvenza non abbia tempestivamente richiesto il fallimento. Siffatta scelta, infatti, può essere nella pratica ricollegabile a una vasta gamma di dinamiche gestionali, che va dall’assoluta e grave noncuranza degli effetti di un aggravamento del dissesto, sino a quella della discutibile valutazione sull’efficacia dei mezzi ritenuti idonei a procurarsi nuove risorse per l’impresa (in questo senso, Sez. V, 25 settembre 2013, n. 43414; Sez. V, 15 luglio 2015, n. 38077; Sez. V, 12 marzo 2018, n. 18108). Conseguentemente, l’eterogeneità delle situazioni che possono portare a un ritardo della dichiarazione di fallimento rende quest’ultimo dato troppo generico per poter appurare con assoluta certezza la presenza di una colpa grave in capo al soggetto agente.

La Corte si sofferma inoltre sul rapporto fra le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta o sottrazione e quella di cui all’art. 220 l. fall. (inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili), evidenziando come, a fronte di un’omogeneità strutturale e del medesimo interesse protetto, la prima prevalga sulla seconda, in forza dell’elemento specializzante del dolo specifico di cui è caratterizzato l’art. 216 l. fall. (in senso conforme, Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 14846; Sez. V, 13 febbraio 2018, n. 16744). Si segnala in ogni caso che, al di là del possibile rapporto di specialità, l’applicazione della sola fattispecie di bancarotta fraudolenta sarebbe comunque imposta dalla presenza della clausola di riserva contenuta nell’art. 220 l. fall. (per approfondimenti in tema di bancarotta, semplice e fraudolenta, U. Giuliani Balestrino, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, Milano, 2006, 370; C. Pedrazzi, Reati fallimentari, in AA. VV., Manuale di diritto penale dell’impresa. Parte generale, Milano, 2000, 130).

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