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Giurisprudenza

Bancarotta fraudolenta documentale e concorso del commercialista

16 Gennaio 2023

Roberto Compostella, Ph.D. in diritto penale presso Università degli Studi di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 16 settembre 2022, n. 39800 – Pres. Palla, Rel Morosini

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La sentenza in commento, traendo spunto dai motivi del ricorrente, coglie l’occasione per fare chiarezza sui caratteri essenziali dell’ipotesi di concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta documentale.

In particolare, dopo aver dato conto che la mancata consegna delle scritture contabili – invero in possesso dell’autore – sia configurabile come ipotesi di occultamento e come tale sussumibile nel concetto di “sottrazione”, la Corte sottolinea che: «Nell’ipotesi di fatti di bancarotta fraudolenta documentale, e con riferimento alla partecipazione dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore di società, il soggetto esterno alla struttura sociale concorre ex art. 110 c.p. allorché, in modo consapevole, ponga in essere una condotta che eserciti una influenza causale sulla sottrazione, distruzione o falsificazione della contabilità».

Nello specifico, la Suprema Corte, in modo condivisibile, ricorda che nei reati propri non è necessario che sia l’intraneus a porre in essere la condotta materiale, ben potendosi configurare un concorso nel reato proprio qualora l’azione tipica sia posta in essere dall’extraneus.

È tuttavia necessario, in tal caso, che tra l’intraneus e l’extraneus sia intervenuta una intesa, non potendosi configurare la realizzazione del reato proprio nel caso in cui l’intraneus sia rimasto estraneo, anche solo dal punto di vista del concorso morale, al reato stesso.

Calando tali principi nell’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, la Suprema Corte sottolinea che: «è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il professionista risponde dei delitti di bancarotta quale concorrente vuoi per l’apporto materiale offerto alla realizzazione del reato, vuoi per il contributo morale (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 18677 del 08/02/2021, Angelini, Rv. 281042; Sez. 5, n. 8276 del 06/11/2015, dep. 2016, Curtopelle, Rv. 267724; Sez. 5, n. 10742 del 15/02/2008, Cattoli, Rv. 239480). È del pari incontroverso che la condotta tipica può essere realizzata anche dal solo commercialista, purché d’intesa con l’amministratore».

Per un approfondimento sulla struttura dei reati propri si veda, F. Mantovani, Diritto penale, Milano, 2019, pp. 499 e ss.; sul concorso nel reato di bancarotta si veda, G. Pacchi, Profili di responsabilità del professionista a titolo di concorso nei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, Relazione al Convegno “Giudici e professionisti. Gli attori delle procedure per le crisi d’impresa negli ordinamenti europei e latinoamericani a confronto”, Benevento, 13-15 novembre 2014, in Studi senesi, 2016, fasc. 1-2, pp. 209-230, nonché C. Fausto, Concorso di reato di bancarotta fraudolenta del commercialista, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2001, fasc. 10, pp. 1123-1125.

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