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Giurisprudenza

Bancarotta documentale e responsabilità del c.d. prestanome

24 Agosto 2021

Enrico Pezzi, assegnista di ricerca in diritto penale presso l’Università degli Studi di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 27 aprile 2021, n. 25489 – Pres. De Gregorio, Rel. Borrelli

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Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ribadisce il proprio consolidato orientamento, secondo cui in ipotesi di mero prestanome “l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale, atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore ufficiale di tenere e conservare le suddette scritture, diversamente da quanto avviene in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dal momento che l’accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi, attinenti alla distrazione di singoli beni costituenti il patrimonio sociale, nutriti dall’amministratore di fatto” (cfr. Cass., Sez. V, 19 febbraio 2010, n. 19049).

La Corte precisa inoltre che tale principio di diritto viene generalmente “temperato” dalla necessità, ribadita in diverse sentenze della Quinta Sezione, che l’accusa dimostri l’effettiva e concreta consapevolezza, in capo all’amministratore di diritto, dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (così Cass., Sez. V, 30 ottobre 2013, n. 642; Cass., Sez. V, 14 luglio 2017, n. 43977. Per approfondimenti circa la prova dell’elemento soggettivo del prestanome, G. Falotico, In tema di responsabilità del prestanome per concorso nel reato mediante omissione, in Cass. Pen., 12/2010, 4347; E. Fontana, Limiti alla responsabilità della ‘testa di legno’ nella bancarotta fraudolenta documentale, in Dir. Gius., 167/2017, 17).

Infine, la pronuncia ribadisce l’ulteriore principio secondo cui l’affidamento della contabilità ad un collaboratore o ad un soggetto dotato di specifiche competenze tecniche non esonera da responsabilità l’amministratore, in forza della presunzione (superabile solo tramite rigorosa prova contraria) secondo cui tali soggetti opererebbero sulla scorta delle indicazioni fornite da quest’ultimo, il quale resta pertanto responsabile della tenuta e regolare documentazione sociale (ex multis, Cass. Sez. V, 27 gennaio 2005, n. 11931; Cass., Sez. V, 17 ottobre 2013, n. 2812).

 

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