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Giurisprudenza

Azione revocatoria e competenza giurisdizionale internazionale

8 Giugno 2026

Corte di Giustizia UE, C-41/25, Conclusioni dell’Avvocato Generale, 4 giugno 2026

Di cosa si parla in questo articolo

L’avvocato generale della Corte di Giustizia UE ha presentato il presentato il 4 giugno 2026 le proprie conclusioni nell’ambito della causa C-41/25, avente ad oggetto il tema della competenza giurisdizionale internazionale in caso di azioni conseguenti all’apertura di una procedura di insolvenza, come l’azione revocatoria.

In particolare, alla Corte è stato richiesto di chiarire se l’art. 6, par. 1, del Regolamento 2015/848, in materia di procedure di insolvenza, debba essere interpretato nel senso che esso contenga una rinuncia implicita degli Stati membri al principio dell’immunità di giurisdizione.

Tale art. 6, par. 1, infatti, prevede, in via generale, che i giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d’insolvenza, ai sensi dell’art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento, sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie.

Il richiamato articolo 3, in materia di competenza giurisdizionale internazionale, prevede che sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura principale di insolvenza”).

Ciò premesso, l’Avvocato generale della corte UE ha riconosciuto l’implicita rinuncia all’immunità di giurisdizione presente nel regime del suddetto art. 6. par. 1, in relazione ad azioni conseguenti all’apertura di una procedura di insolvenza, quali quella revocatoria, traendo le conclusioni di seguito espressamente riportate.

“L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 12, e l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: esso contiene una rinuncia implicita all’immunità di giurisdizione qualora, in conformità a detto regolamento, venga accertata la competenza internazionale dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura d’insolvenza a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente, proposte nei confronti delle autorità pubbliche degli Stati membri dell’Unione europea”.

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