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Giurisprudenza

Sull’azione di responsabilità del creditore sociale nei confronti degli amministratori della società fallita

25 Ottobre 2019

Giovanni Fumarola

Tribunale di Latina, 29 agosto 2019 – Pres. de Cinti, Rel. Lodolini

Di cosa si parla in questo articolo
Il prossimo 21 novembre si terrà a Milano il Convegno di rassegna di giurisprudenza ed orientamenti notarili in materia societaria organizzato da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

1) Il singolo creditore sociale è legittimato, anche dopo il fallimento della società sua debitrice, ad esperire l’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. nei confronti degli amministratori per l’esser stato, da questi, «direttamente danneggiat[o]da atti colposi o dolosi» purché il pregiudizio patito sia conseguenza immediata e diretta di tali atti e non il mero riflesso del pregiudizio inferto, dai medesimi atti, al patrimonio della società, in tal caso dovendosi proporre da parte dei creditori, allora, l’azione di responsabilità “di massa” ex art. 2394 c.c., esperibile, successivamente all’apertura della procedura fallimentare, con l’esclusiva legittimazione speciale del curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 46 l.f. e dell’art. 2394-bis c.c.

2) Ai sensi dell’art. 2497, c. 4, c.c., in seguito all’apertura della procedura fallimentare della società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento, i creditori sociali della società eterodiretta non hanno azione diretta nei confronti della società direttrice e dei suoi amministratori (lamentando che questa abbia agito «nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale» ex c. 1 del medesimo articolo) in quanto la legittimazione ad agire è attribuita in via esclusiva al curatore fallimentare.

Con la sentenza in questione, il Tribunale di Latina si pronuncia sulla natura del danno patito dai creditori sociali (da ultimo, oggetto di attenzione in Cass. civ., 10 aprile 2014, n. 8458), al fine di determinare se, avverso gli atti in ipotesipregiudizievoli degli amministratori, sia configurabile un’azione dei creditori di massa – cioè da «inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale» e conseguente insufficienza al soddisfacimento dei crediti ex art. 2394 – o individuale, cioè da «danneggiamento diretto»ex art. 2395 c.c.

Ad avviso dei giudici, in ossequio all’insegnamento della Suprema Corte, per potersi fondatamente esperire l’azione individuale ex art. 2395 c.c. è necessario che il danno patito «non [sia]conseguente ad un generale depauperamento del patrimonio sociale ma [sia]singolarmente apprezzato con riferimento al pregiudizio del singolo creditore».

Nel caso di specie, l’attrice, una società creditrice per un insoluto derivato da un contratto d’appalto, si limitava ad addurre degli inadempimenti ai doveri degli amministratori che il Tribunale ha ritenuto essere pregiudizievoli per l’indistinto ceto creditorio e dunque, non con specifico e separato riguardo alla posizione della stessa attrice.

Più in particolare, l’attrice lamentava non meglio precisate «vorticose modifiche societarie e dell’organo amministrativo» che gli amministratori della società debitrice avrebbero posto in essere non tanto nella società da loro amministrata quanto in una società interamente partecipata, nella quale, in sede di costituzione, conferivano in natura (per conto della società debitrice) un ramo d’azienda, cui il contratto d’appalto ineriva, così trasferendolo ex art. 2558 c.c. (norma la cui applicazione non è stata esplicitamente affermata ma si desume chiaramente dagli effetti prodotti – i.e. il mutamento soggettivo nella parte committente – di cui il Tribunale da atto). In sostanza, gli amministratori avrebbero intenzionalmente fatto uscire dal perimetro della loro società il ramo d’azienda interessato dal contratto d’appalto, così trasferendolo in una società interamente partecipata, unilateralmente e – sostiene l’attrice – imprudentemente gestita.

È stato quindi deciso nel senso del rigetto della domanda attrice, non essendo stata esperita l’azione da parte del curatore fallimentare, unico soggetto che, ai sensi dell’art. 2394-bis c.c., in caso di azioni di massa dei creditori proposta dopo l’apertura della procedura fallimentare è a ciò legittimato.

Ad analoga conclusione perviene il Tribunale anche con riferimento all’ulteriore domanda in ordine alla responsabilità della società esercente attività di direzione e coordinamento (e dei suoi amministratori) nei confronti dei creditori della società eterodiretta. Infatti, essendo tipizzata dalla legge la sola azione di massa dei creditori, in relazione alla quale l’art. 2497, c. 4, c.c. prevede la sola legittimazione del curatore in seguito all’apertura della procedura fallimentare, è stata rigettata la domanda individuale della società attrice.

 

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