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L’Avvocato UE sulla mancata indicazione della data d’insorgenza del credito nell’insinuazione al passivo ma desumibile dai documenti giustificativi

23 Aprile 2019
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Yves Bot, ha presentato le proprie conclusioni nella Causa C‑47/18, sulla portata dei requisiti applicati dal diritto dell’Unione per quanto riguarda la validità di un’insinuazione di credito nella procedura principale di insolvenza, qualora tale insinuazione non contenga indicazioni sulla data d’insorgenza del credito, ma quest’ultima sia desumibile dai documenti giustificativi prodotti.

Di seguito le conclusioni.

L’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce i requisiti massimi che possono essere imposti da una normativa nazionale per quanto riguarda il contenuto dell’insinuazione di un credito e che l’obbligo di comunicare la data di insorgenza del credito è soddisfatto qualora quest’ultima sia desumibile dai documenti prodotti in allegato all’insinuazione di credito, con susseguente verifica della validità dell’insinuazione secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura principale (lex concursus).

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