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Giurisprudenza

L’autorizzazione del Tribunale Fallimentare non esclude la nullità del trasferimento immobiliare in violazione dell’art. 107 L.F.

29 Gennaio 2018

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 23 dicembre 2016, n. 26954 – Pres. Nappi, Rel. Ferro

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in epigrafe la Suprema Corte riprende un principio di diritto dalla stessa già enunciato in relazione alla medesima vertenza, con sentenza di rinvio (Cass. n. 3624/2004), relativo all’interpretazione dell’art. 107 l. fall., già art. 108 l. fall., sulle modalità per la vendita dei beni immobili in sede di liquidazione dell’attivo fallimentare. In particolare, tale norma“non consente la vendita di un bene immobile a trattativa privata, ma soltanto l’alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, che si concludono con il decreto di trasferimento del bene, onde è nulla per contrarietà a norma imperativa la suddetta vendita a trattativa privata. È, peraltro, illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senta incanto, espressamente previsti e disciplinati dall’art. 108 (conf. Cass.16670/2013)”.

L’atto di vendita di beni immobili del fallimento che avvenga in modo non rispettoso delle procedure competitive prescritte dall’art. 107 l. fall., ovvero, come nel caso di specie, attraverso una transazione, non può sfuggire alla sanzione di nullità ex art. 1418 c.c., non rivestendo alcuna valenza eccettuativa l’autorizzazione alla transazione emessa dal Tribunale Fallimentare. Pertanto, una volta accertata la natura privatistica – e non a ministero del giudice e tramite asta pubblica – dell’atto di trasferimento immobiliare, ne consegue la necessaria “pronuncia di nullità dello stesso, nonché a monte degli atti procedimentali interni preparatori e a valle delle disposizioni incidenti sui diritti dei terzi creditori ipotecari”.

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