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Attuazione Basilea III: dal Parlamento UE le modifiche a CRR, CRD e BRRD

14 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Il Parlamento dell’Unione Europea ha pubblicato i testi che modificano la direttiva 2013/36/UE (CRD), il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la Direttiva 2014/59/UE (BRRD), al fine di aumentare la resilienza delle banche operanti nell’Unione europea e rafforzare l’attività di vigilanza e gestione dei rischi, completando l’attuazione di Basilea III.

In particolare, le proposte di modifica alla CRD hanno come obiettivo quello di colmare alcune lacune per le succursali di paesi terzi, rafforzare e armonizzare gli strumenti e i poteri di vigilanza, assicurare l’indipendenza delle autorità di vigilanza dalle influenze economiche e incorporare i rischi ESG.

La CRD introduce anche il concetto di “capitale di qualità”, volto a migliorare la capacità delle banche di affrontare le difficoltà economiche.

Le proposte di modifica del CRR sono volte a rafforzare e agevolare l’allocazione del capitale e della liquidità all’interno delle banche senza tuttavia l’imposizione di un aumento significativo dei requisiti patrimoniali.

Le modifiche per l’attuazione di Basilea III proposte introducono il c.d. “output floor”, che mira a diminuire variazioni non giustificate nei parametri di rischio delle banche e a migliorare il quadro per il rischio di credito e il rischio operativo.

Nella sua posizione, il Parlamento ha evidenziato come il limite debba essere previsto sia a livello di gruppo bancario che a livello di singola banca, con la facoltà per gli Stati membri di applicare la soglia minima al massimo livello di consolidamento.

Ciò contribuirà a garantire la coerenza della valutazione dei requisiti patrimoniali a livello di gruppo bancario.

Inoltre per l’attuazione di Basilea III, il Parlamento ha introdotto migliorie tecniche ai settori del rischio di credito, del rischio di mercato e del rischio operativo.

Sono state previste nuove norme sulla proporzionalità per le banche di piccole dimensioni, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di informativa.

Questo è un passo importante per garantire che le banche di piccole dimensioni siano in grado di rispettare i requisiti patrimoniali senza essere sovraccaricate da obblighi di informativa superflui.

Il Parlamento ha inoltre proposto delle modifiche in relazione alla valutazione della professionalità e onorabilità, volti a valutare l’idoneità dei membri degli organi di gestione delle banche e dei titolari di funzioni chiave.

Inoltre, è stato previsto anche un quadro normativo più proporzionato per quanto riguarda i periodi di incompatibilità per il personale degli organi di governance delle autorità di vigilanza, prima che questi possano ricoprire incarichi in enti vigilati.

Per quanto riguarda le modifiche alla BRRD per l’attuazione di Basilea III, queste si concentrano sull’insolvenza e la risoluzione delle filiali di paesi terzi.

In particolare, evidenzia il Parlamento, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che, in caso di insolvenza o di risoluzione di una succursale di un paese terzo ai sensi dell’articolo 96 della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione siano dotate del potere giuridico e dell’autorità di escutere la garanzia costituita sulle attività liquide e sugli strumenti di capitale detenuti dalle banche.

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