Il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario, con cinque decisioni pubblicate tra il 13 ed il 17 marzo 2025, la n. 2660, 2836, 2838, 2839 e 2841 (Pres. A. Tina, Rel. L. Modica), ha chiarito quali pretese può azionare un soggetto che abbia subito un furto d’identità finalizzato all’esecuzione di frodi finanziarie nei confronti della banca presso la quale erano stati aperti a suo nome i conti impiegati per perpetrare gli illeciti.
In particolare, nelle cinque controversie portate all’attenzione dell’Arbitro, il ricorrente lamentava che erano stati aperti indebitamente dei conti a suo nome presso diversi intermediari e che tali conti erano stati utilizzati da terzi per attività illecite.
A causa di ciò, il ricorrente sosteneva di aver subito danni di vario genere, patrimoniali e non, quali le spese legali per procedimenti penali poi archiviati, e l’impossibilità di accedere ai benefici ISEE in quanto formalmente titolare dei conti contestati.
Nei cinque ricorsi, il ricorrente censurava la condotta tenuta dagli intermediari per non avere essi adottato adeguati presidi antiriciclaggio e, in particolare, in sede di istaurazione dei rapporti, per non aver svolto in maniera diligente la verifica dell’identità del cliente prevista dal D. Lgs. n. 231/2007.
Le controversie, quindi, avevano ad oggetto l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, sui cui l’Arbitro ha preliminarmente ribadito la propria competenza, rifacendosi a quando già affermato dalla decisione n. 11070 del 14 novembre 2013 del Collegio di coordinamento: “la circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell’ABF, ove sia stata contestata dal ricorrente la correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario al fine di dare attuazione a tale normativa”.
Il Collegio, poi, ha inquadrato le controversie nell’ambito della violazione di obblighi scaturenti da un contatto sociale qualificato tra gli intermediali e il titolare (formale) dei conti, ricordando come “gli obblighi di adeguata verifica e di identificazione del cliente siano tesi anche a tutelare i consociati dal rischio di vedersi coinvolti in vicende fraudolente, nonché che essi rivestano un grado di specificità tale da consentire di considerare sussistente il “contatto sociale qualificato” tra l’intermediario e il soggetto che formalmente risulta titolare del rapporto, il quale, quindi, ben può rivolgersi all’Arbitro lamentando le conseguenze dannose della violazione dei suddetti obblighi”.
Ciò premesso, l’Arbitro ha respinto tutti i cinque ricorsi in quanto gli intermediari convenuti erano riusciti a dimostrare il diligente assolvimento degli obblighi di adeguata verifica nella stipula (a distanza) dei conti contestati, avendo essi raccolto tutta la documentazione necessaria all’identificazione del cliente, oltre a un selfie in cui il ricorrente reggeva in mano i propri documenti identificativi.
Elemento, quest’ultimo, che ha portato l’Arbitro a rilevare un concorso di colpa del ricorrente, il quale, credendo di candidarsi per un provino televisivo, aveva fornito via mail ai truffatori i propri documenti ed il selfie in cui li reggeva in mano
Peraltro, il ricorrente neppure era riuscito a dimostrare efficacemente il danno patito e il nesso di causa tra questo e l’asserita condotta negligente dell’intermediario: infatti, egli aveva prodotto le fatture relative alle spese legali ma non aveva precisato come le stesse riguardassero i procedimenti relativi al conto di volta in volta contestato nei singoli ricorsi. Né, con riferimento all’asserito mancato godimento dei benefici ISEE, aveva documentato quali sarebbero stati i benefici non goduti.
Quanto al danno non patrimoniale, infine, il Collegio ricorda, “in caso di difetto di diligenza nell’esperimento delle procedure antiriciclaggio da cui derivi l’apertura di un conto corrente poi utilizzato in attività illecite e il conseguente assoggettamento a un procedimento penale del soggetto sostituito, l’ABF è solito liquidare un risarcimento del danno non patrimoniale in via equitativa”.
Nelle controversie in commento, però, non si riscontra un comportamento negligente da parte dell’intermediario.

