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Giurisprudenza

Ancora in tema di responsabilità di sindaci e amministratori non esecutivi di società bancarie

10 Novembre 2020

Silvia Maglio, trainee lawyer presso Hogan Lovells Studio Legale

Cassazione Civile, Sez. II, 18 settembre 2020, n. 19556 e n. 19559 – Pres. Di Virgilio, Rel. Cosentino

Di cosa si parla in questo articolo

Con le pronunce in esame, la Suprema Corte affronta ancora una volta il tema della responsabilità di sindaci e amministratori non esecutivi di società bancarie, alla luce dei peculiari connotati che il dovere di vigilanza, nel caso dei membri del collegio sindacale, e il dovere di agire informati, con riferimento agli amministratori non esecutivi, assumono nelle società operanti nel settore creditizio.

Conformandosi al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20934/2009, gli Ermellini ribadiscono che la complessa struttura organizzativa della banca non vale a giustificare un’esclusione, o anche un semplice affievolimento, del potere-dovere di controllo ascrivibile a ciascun membro del collegio sindacale. In capo ai sindaci di società bancarie, infatti, gravano sia un obbligo legale di denuncia immediata alle autorità di vigilanza di violazioni delle norme dettate in tema di intermediazione mobiliare (art. 8, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), sia il generale obbligo di vigilanza ex art. 2403 c.c., che appare funzionale a tutelare, oltre che gli interessi degli azionisti, la conformità dell’operato dell’intermediario ai parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare, a garanzia della generalità degli investitori. In ragione della particolare incisività della funzione di vigilanza svolta dai sindaci di istituti di credito, pertanto, i compiti del collegio sindacale, lungi dal risolversi in una verifica di carattere meramente formale, impongono un controllo di matrice sostanziale, destinato ad estrinsecarsi nell’“adozione di iniziative idonee a realizzare la funzionalità del complessivo sistema di controlli interni”.

Ne consegue che, in caso di confermate carenze delle procedure aziendali relative alla prestazione del servizio di negoziazione, i membri del collegio sindacale saranno responsabili a titolo di concorso omissivo per i fatti degli amministratori. Invero, il nesso causale tra l’antidoverosa condotta inerte dei sindaci e l’illecito perpetrato dagli amministratori ricorre laddove, in base ad un ragionamento controfattuale ipotetico, si ritenga che l’attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l’illecito, tenuto conto dell’ampio spettro di iniziative rimediali che il sindaco può assumere nell’esercizio dei poteri connessi alla carica, tra cui la richiesta di informazioni o di ispezione, la segnalazione all’assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della delibera illegittima, l’impugnazione della deliberazione viziata, la convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite, e la denunzia al tribunale.

In maniera del tutto analoga, il dovere di agire informati gravante sugli amministratori bancari non esecutivi ex artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. risponde (non solo a un’esigenza di salvaguardia degli interessi dei soci, ma anche) a una finalità pubblicistica, che giustifica la responsabilità dei medesimi nei confronti dell’autorità di vigilanza per carenze organizzative della società amministrata. Il dovere informativo dei consiglieri privi di deleghe, pertanto, si risolve nell’obbligo di possedere una costante e adeguata conoscenza del business bancario, così da “contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi”, anche al fine di esercitare i poteri di direttiva o avocazione spettanti al consiglio di amministrazione nel suo complesso. Il consigliere non esecutivo, che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto degli amministratori non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, sarà di conseguenza solidalmente responsabile della violazione commessa, qualora non intervenga al fine di impedirne il compimento o, se del caso, eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

 

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