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Giurisprudenza

Gestione dei diritti d’autore in Italia da parte di società indipendenti di altri Stati membri

21 Marzo 2024

Corte di Giustizia UE, Sez. V, 21 marzo 2024, C‑10/22

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Giustizia, con sentenza resa nella causa C-10/22, ha affermato che la normativa italiana che esclude dalla gestione dei diritti d’autore le società indipendenti stabilite in un altro Stato membro è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Nello specifico, l’associazione italiana no profit LEA (Liberi Editori Autori), ovvero un ente autorizzato all’intermediazione sui diritti d’autore in Italia (ovvero un organismo di gestione collettiva ai sensi della Direttiva 2014/26/UE sul diritto d’autore), ha richiesto al Tribunale di Roma di ordinare ad una società olandese (ente di gestione indipendente ai sensi della Direttiva 2014/26/UE sul diritto d’autore) di cessare le sue attività di intermediario dei diritti d’autore in Italia.

Secondo la legislazione italiana (ovvero l’art. 180 della legge del 22 aprile 1941, n. 633), infatti, tali attività sono riservate esclusivamente alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e ad altre entità di gestione collettiva designate, come la LEA, mentre le società indipendenti sono escluse dalla gestione dei diritti d’autore.

Il Tribunale di Roma ha chiesto quindi, con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, se la Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore osti ad una legislazione di uno Stato membro che escluda, in modo generale e assoluto, la possibilità per le organizzazioni di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro, di fornire i loro servizi nel primo Stato membro.

La Corte ha stabilito che la legislazione nazionale italiana, nella misura in cui non consente alle organizzazioni di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di fornire i loro servizi di gestione dei diritti d’autore in Italia, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

Sebbene tale restrizione possa essere giustificata dalla necessità di proteggere i diritti di proprietà intellettuale, essa non è proporzionata, in quanto impedisce in modo generale e assoluto a qualsiasi organizzazione di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di operare nel mercato in questione.

La Corte ha sottolineato che sarebbero possibili misure meno restrittive per raggiungere lo stesso obiettivo, come subordinare la prestazione di servizi di intermediazione dei diritti d’autore nello Stato membro interessato a obblighi normativi specifici, che sarebbero giustificati riguardo all’obiettivo di protezione del diritto d’autore.

Conseguentemente, ha concluso che la legislazione italiana in questione non è compatibile con il diritto dell’Unione Europea.

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