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Giurisprudenza

Anatocismo e imputazione dei pagamenti agli interessi: la posizione dell’ABF

25 Maggio 2022

Collegio ABF Napoli, 08 aprile 2022, n. 5822 – Pres. Carriero, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

Un’importante e recente decisione del Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) si è occupata degli analoghi effetti negativi che due fenomeni tra loro strutturalmente diversi, quali l’anatocismo e l’imputazione dei pagamenti agli interessi e non alla linea capitale, producono dall’angolo visuale del debitore di rapporti di finanziamento bancario (nello specifico la decisione ha per oggetto un contratto di carta di credito «revolving», che viene assunta quale derivazione del tipo apertura di credito).

Di seguito i princìpi di massima espressi dalla decisione.

L’anatocismo, portando a capitale il debito per interessi, fa crescere in modo esponenziale la somma dovuta dal debitore.

L’imputazione dei pagamenti agli interessi e non al capitale, può diminuire la capacità solutoria dei versamenti effettuati dal debitore, posto che la sorte capitale, rimasta immutata a seguito dei versamenti, si ripresenta identica come base nella maturazione dei futuri interessi.

Pertanto, sottolinea l’ABF, si tratta di due fenomeni prossimi tra loro dal punto di vista dell’effetto che viene a concretizzarsi.

Le due modalità sopra indicate risultano difficilmente percepibili sul piano oggettivo per il tipo di effetti che conseguono alla loro applicazione, soprattutto dai soggetti che non possiedano una competenza tecnica e specifica della materia.

Il fenomeno dell’imputazione agli interessi prima che al capitale deroga in modo rilevante al principio generale espresso dall’art. 1193, comma 1, c.c., per cui l’imputazione del pagamento deriva da un negozio unilaterale del debitore. La stessa va perciò ricostruita in termini restrittivi.

L’imputazione dei pagamenti agli interessi e non al capitale presuppone, secondo quanto previsto dall’art. 1194 c.c., che sia la sorte capitale del debito, sia la linea d’interesse dello stesso, siano liquide ed esigibili nel momento dei versamenti del debitore.

La carta di credito revolving, evidenzia l’ABF, può essere ricondotta, sotto il profilo strutturale e tipologico, nell’ambito dell’apertura di credito in conto corrente. Si tratterebbe, infatti, di una variante di tale tipologia di contratto bancario, che si caratterizza in ragione delle modalità di utilizzo continuativo del fido, che avviene per il mezzo della carta.

Nel contratto di carta di credito revolving, i versamenti effettuati dal cliente sono destinati a ripianare la sorte capitale del debito e non la linea degli interessi.

Solo questo tipo di imputazione si manifesta, infatti, come rispondente alle caratteristiche fondamentali dell’operazione in cui il versamento si inserisce, posto che, nell’operazione di fido rotativo, quanto versato dal cliente è funzionale al ripristino della provvista dello stesso e al relativo riutilizzo.

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