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AML: accordo tra Parlamento UE e Consiglio sul pacchetto antiriciclaggio

22 Gennaio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto il 18 gennaio scorso un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio (AML) proposto dalla Commissione nel 2021, con l’obbiettivo di proteggere i cittadini e il sistema finanziario dell’UE dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo.

Il 20 luglio 2021, infatti, la Commissione aveva presentato un pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare le norme dell’UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), che comprende:

L’accordo provvisorio, in particolare, concerne le norme applicabili al settore privato, che saranno dunque trasferite in un nuovo Regolamento, nonché la Direttiva, che si occuperà, invece, dell’organizzazione dei sistemi istituzionali antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), a livello nazionale negli Stati membri.

In sintesi, ecco le novità oggetto dell’accordo provvisorio AML:

  • Regolamento antiriciclaggio, ovvero, in particolare:
    • L’estensione dei soggetti obbligati:
      • A tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività, che saranno obbligati ad effettuare un’adeguata verifica della loro clientela, in caso di operazioni d’importo pari o superiore a 1.000 Euro;
      • Ai soggetti che commerciano beni di lusso quali pietre e metalli preziosi, nonché i gioiellieri, gli orologiai e gli orafi, i commercianti di automobili di lusso, aerei e yacht, nonché di beni culturali;
      • Alle società e agli agenti nel settore del calcio professionistico: in tal caso, tuttavia, poiché tale settore e il relativo rischio sono soggetti ad ampie variazioni, gli Stati membri disporranno della flessibilità necessaria per eliminarli dall’elenco se presentano un rischio basso.
    • La previsione di misure rafforzate di adeguata verifica per:
      • i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i prestatori di servizi per le cripto-attività;
      • gli enti creditizi e finanziari, qualora i rapporti d’affari con persone ad alto patrimonio netto comportino la gestione di un grande quantitativo di attività.
    • Limiti ai pagamenti in contanti: verrà fissato un limite massimo di 10.000 Euro per i pagamenti in contanti, anche se gli Stati membri potranno imporre un limite massimo inferiore; inoltre, i soggetti obbligati dovranno identificare e verificare l’identità di una persona che effettua un’operazione occasionale in contanti di importo compreso tra 3.000 Euro e 10.000 Euro.
    • Chiarimenti sul concetto di “titolarità effettiva”: viene chiarito che si basa su due componenti — proprietà e controllo — che dovranno essere entrambe analizzate per identificare tutti i titolari effettivi di tale soggetto giuridico o di diversi tipi di soggetti, compresi i soggetti non UE quando fanno affari o acquistano beni immobili nell’UE; l’accordo raggiunto sul Regolamento fissa la soglia della titolarità effettiva al 25%.
    • Misure per operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio: i soggetti obbligati saranno tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica alle operazioni occasionali e ai rapporti d’affari che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, le cui carenze nei regimi nazionali antiriciclaggio e antiterrorismo li rendono una minaccia per l’integrità del mercato interno dell’UE.
  • Direttiva antiriciclaggio, ovvero, sinteticamente:
    • I registri dei titolari effettivi: gli organismi responsabili dei registri avranno il potere di effettuare ispezioni nei locali dei soggetti giuridici registrati, in caso di dubbi circa l’accuratezza delle informazioni in loro possesso. Potranno accedere ai registri coloro che recano un interesse legittimo, tra cui la stampa e la società civile.
    • Le responsabilità delle unità di informazione finanziaria (FIU): avranno accesso immediato e diretto alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative, comprese le informazioni fiscali, le informazioni su fondi e altri beni congelati a seguito di sanzioni finanziarie mirate, le informazioni su trasferimenti di fondi e trasferimenti di cripto attività, i registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto, i dati doganali e i registri nazionali delle armi.
    • I supervisori: ciascuno Stato membro garantirà che tutti i soggetti obbligati che hanno sede nel suo territorio siano sottoposti a una supervisione adeguata ed efficace da parte di uno o più supervisori, che applicheranno un approccio basato sul rischio, segnalando alle FIU i casi sospetti.
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